Legislatura: 16Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Primo firmatario: RUSSO ANTONINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GHIZZONI MANUELA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/02/2010 Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010 QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 24/02/2010
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/02/2010
PARERE GOVERNO IL 24/02/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010
CONCLUSO IL 24/02/2010
La Camera,
premesso che:
considerato che la vigente normativa (articolo 2, legge n. 476 del 13 agosto 1984 come integrato dall'articolo 52, comma 57 della legge 28 dicembre 2001 n. 448) stabilisce che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste; il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Dalla normativa richiamata si ricavano i seguenti precetti fondamentali: il congedo straordinario per il borsista è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale dell'amministrazione (dirigente scolastico); la concessione del congedo straordinario non è subordinata all'effettuazione dell'anno di prova; la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all'intera durata del dottorato;
visto che la legge 30 novembre 1989, n. 398 (Norme in materia di borse di studio universitarie Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1989, n. 291) ha esteso quanto disposto dalla legge n. 476 anche ai titolari di borse di studio post-dottorato ed ai beneficiari di borse per i corsi di perfezionamento/scuole di specializzazione universitaria;
considerato che la Legge finanziaria del 23 dicembre 1992, n. 498, articolo 4, comma 2, ha ulteriormente esteso il congedo straordinario senza assegni per motivi di studio, stabilendo testualmente che «al personale assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati ed enti stranieri, di organismi o enti internazionali, si applica il disposto di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n 476»;
visto che l'articolo 51 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 ha esteso tale beneficio ai titolari di assegno di ricerca, limitando a otto anni la durata massima tra assegni e borse di dottorato di ricerca;
visto che il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università, deve rinunciare all'incarico a tempo indeterminato per poter svolgere un'attività di ricerca a tempo determinato senza poter richiedere il congedo straordinario come per il personale titolare di borsa di dottorato, assegno di ricerca, borsa di perfezionamento, subendo anche una discriminazione nell'accesso ai ruoli presso l'Università,
impegna il Governo
a prorogare di ulteriori quattro anni il limite massimo dì annualità previsto dal comma 6 dell'articolo 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e a prevedere anche per il pubblico dipendente, vincitore di un concorso per un posto di ricercatore a tempo determinato presso l'Università, il congedo straordinario senza assegni di cui all'articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984.
9/3210/64.Antonino Russo, Ghizzoni.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1984 0476, L 1997 0449
EUROVOC :assegno
congedo straordinario
ente pubblico
impiegato dei servizi pubblici
personale di ricerca
professioni scientifiche
ricerca e sviluppo
riqualificazione professionale
universita'