ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/049

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: ZUCCHI ANGELO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010
TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/49
presentato da
ANGELO ZUCCHI
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
l'interpretazione che viene data all'articolo 267 del decreto-legislativo n. 152 del 2006 tende ad includere tra gli impianti soggetti ad autorizzazione ambientale anche i piccoli essiccatoi al servizio delle aziende agricole;
tale interpretazione sembra fondarsi sul fatto che, a differenza della normativa precedente, si parla di impianti e non specificatamente di impianti industriali e questo sembra voler includere tutte le tipologie di impianti, quindi anche quelli in funzione nelle aziende agricole;
la scelta di sottoporre questi piccoli impianti agricole a richieste di autorizzazione complesse e costose e ad adeguamenti ancora più onerosi sembra discendere più da una interpretazione letterale del testo che da una valutazione dell'impatto degli essiccatoi delle aziende agricole sulla qualità dell'aria;
si ripropone tal quale una questione di interpretazione già affrontata e superata dopo la promulgazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988; infatti il decreto legislativo n. 152 del 2006 ripropone esattamente quanto contenuto nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica 203/88 che prevedeva che «tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera» (articolo 1) fossero inclusi nel suo ambito di applicazione;
in seguito, prima con il DPCM 21 luglio 1989 e poi con il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 la questione era stata ripresa e maggiormente specificata;
il DPCM 21 luglio 1989 specificava meglio il campo di applicazione e precisava che il decreto del Presidente della Repubblica 203/88 si dovesse applicare «agli impianti industriali di produzione di beni e servizi, ivi compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443, nonché agli impianti di pubblica utilità che diano luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliabili»;
nel medesimo DPCM 21 luglio 1989 si prevedeva, inoltre, che con successivo decreto venissero «determinate le attività i cui impianti provocano inquinamento atmosferico poco significativo»e si stabiliva che tali attività non fossero «soggette ad autorizzazione»;
con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 si individuavano due categorie di impianti, rispettivamente quelli con «emissioni poco significative» e quelli «a ridotto inquinamento atmosferico» e si disponeva l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per gli impianti a «inquinamento atmosferico poco significativo»;
al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 era allegato un elenco circostanziato di quali fossero gli impianti ricadenti in tale definizione e, tra questi, non era compreso nessun impianto presente nelle aziende agricole per quanto piccolo fosse e, nella stragrande maggioranza dei casi, collocato ben lontano dai centri abitati;
occorre inoltre considerare che non si tratta di impianti al servizio di un territorio ma dimensionati sulla produzione dell'azienda agricola presso cui sono operanti;
sono impianti che funzionano una media di 140 ore/ anno e il loro utilizzo avviene soprattutto nelle ore notturne, sostanzialmente per circa 20 notti/anno nel periodo compreso tra l'inizio di settembre e la metà di novembre;
la mancata inclusione degli essiccatoi agricoli nell'elenco degli impianti ad inquinamento atmosferico poco significativo, nel quale erano comprese attività che per qualità, quantità, continuità di emissioni e collocazione geografica erano certamente molto più inquinanti di un essiccatoio agricolo, consenti allora di interpretare la norma escludendo l'attività delle aziende agricole dall'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988;
ora con il decreto legislativo n. 152 del 2006 si ripropone la medesima situazione di incertezza perché, nei casi di esclusione dall'ambito di applicazione della normativa, non sono presenti, ancora una volta, neppure i più piccoli tra gli essiccatoi delle aziende agricole;
in particolare non è chiaro se tale omissione debba essere interpretata, come avvenne per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, come esclusione dall'ambito di applicazione della normativa degli essiccatoi in uso nelle aziende agricole;
una corretta interpretazione della norma è urgente anche alla luce del disposto normativo dell'articolo 281, comma 2 del decreto 152/2006 che impone l'obbligo per i gestori degli impianti e delle attività tra cui potrebbero esser ricompresi gli essiccatoi di uso agricolo di adeguarsi alle nuove disposizioni entro aprile 2011 e, nel caso in cui siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni, di presentare la relativa domanda, almeno sei mesi prima del termine di adeguamento, ossia entro ottobre 2010,

impegna il Governo

a prorogare di un anno il termine di adeguamento di cui all'articolo 281, comma 2 del decreto legislativo n. 156 del 2006 ed a definire i parametri quantitativi per individuare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico e quelli le cui emissioni sono da considerarsi significative al fine di assoggettare gli impianti di essiccazione con emissioni scarsamente rilevanti alla disciplina prevista nella parte I dell'allegato IV alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
9/3210/49. Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DL 2006 0152

EUROVOC :

attivita' dell'impresa

azienda agricola

beni e servizi

edificio per uso industriale

inquinamento atmosferico

inquinamento stratosferico

prodotto agricolo

studio d'impatto