ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/036

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: CICCANTI AMEDEO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO
Data firma: 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
COMPAGNON ANGELO UNIONE DI CENTRO
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/02/2010

ACCOLTO IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/36
presentato da
AMEDEO CICCANTI
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
il Decreto Ministeriale 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2002, n. 227, concerne l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private che sono così classificate, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2007, secondo la tipologia di prestazioni erogate: a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
le strutture sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni previste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 6, entro cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, ossia entro il 26 dicembre 2007;
l'obbligo dell'adeguamento non sussiste, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto ministeriale, per le strutture sanitarie per le quali: a) non sia stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi; b) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
nonostante il legislatore abbia concesso cinque anni per gli adeguamenti necessari, allo stato attuale buona parte delle strutture sanitarie devono ancora essere adeguate totalmente o parzialmente alle norme di prevenzione incendi;
le difficoltà principali deriverebbero dalla mancanza di fondi che sono stati concessi solo gradualmente a seguito di accordi di programma quadro tra Stato e Regioni su richieste inoltrate a partire dall'anno 2002, nonché dai rilevanti problemi logistico organizzativi derivanti dall'esigenza di dover contemperare l'erogazione delle prestazioni sanitarie alla popolazione con l'adeguamento strutturale e impiantistico degli edifici;
il titolare dell'attività ospedaliera è tenuto, comunque, ad attivare, in caso di adeguamenti anche parziali, tutti i procedimenti finalizzati all'ottenimento, da parte del Comando dei vigili del fuoco, del certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) necessario ai fini del regolare esercizio dell'intera attività ospedaliera, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge (legge n. 966/65, legge n. 818/84 e decreto legislativo n. 139/06);
anche le strutture ospedaliere che hanno ottenuto già i finanziamenti per l'adeguamento alle normative di prevenzione incendi dovranno comunque presentare istanza di sopralluogo per l'ottenimento del C.P.I. per l'intero stabilimento ospedaliero prima ancora del parere del Comando dei vigili del fuoco sulla conformità di specifici e parziali progetti; il C.P.I., tuttavia, non potrà comunque essere concesso se non dopo l'esecuzione degli interventi globali;
il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e deve essere rinnovato ogni sei anni o nei casi di nuova destinazione dei locali o di ristrutturazione di aree, di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti e, comunque, qualora siano modificate le condizioni di sicurezza precedentemente accertate;
allo stato attuale, oltre a strutture sanitarie già dotate di certificato prevenzione incendi, esistono numerose strutture sanitarie non dotate di C.P.I. per le quali sono stati predisposti i progetti per l'adeguamento normativo e sono in corso di realizzazione i relativi interventi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti al fine di prorogare i termini di adeguamento previsti dall'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 per le strutture esistenti di cui al comma 2 dell'articolo 4 dello stesso decreto, almeno per quelle per le quali sia stato presentato al comando provinciale dei Vigili del fuoco il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
9/3210/36. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciccanti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

adeguamento strutturale

condizione dell'aiuto

incendio

istituto ospedaliero

legislazione

lotta contro gli incendi

protezione civile

sicurezza dei trasporti

sostanza pericolosa