ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/030

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: PIFFARI SERGIO MICHELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 24/02/2010
SCILIPOTI DOMENICO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/30
presentato da
SERGIO MICHELE PIFFARI
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 8, in materia di tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, differisce dal 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 il termine oltre il quale i comuni possono comunque adottare la tariffa integrata ambientale (TIA), anche in mancanza dell'emanazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del regolamento volto a disciplinare l'applicazione della TIA stessa;
con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, la Corte costituzionale ha, seppur incidentalmente, affermato che la TIA (tariffa di igiene ambientale), presentando tutte le caratteristiche del tributo, è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA;
la collocazione della TIA nell'ambito delle prestazioni patrimoniali imposte implica, di conseguenza, la necessità di una revisione urgente della normativa di secondo livello collegata alla stessa tariffa e delle prassi operative consolidatesi nel tempo;
di assoluta rilevanza è, inoltre, il potenziale impatto derivante dalla citata sentenza, non solo sui conti dello Stato, percettore in ultima istanza dell'IVA, ma anche su quelli dei soggetti gestori in via diretta (comuni, ambiti territoriali ottimali e altro) o in via indiretta (aziende concessionarie) delle responsabilità in merito alla fornitura dei servizi ambientali, nonché alla riscossione dei relativi pagamenti da parte di famiglie e imprese;
sono passati alcuni mesi dalla pronuncia della Corte costituzionale senza che sia stato predisposto un intervento normativo organico di definizione della problematica di cui trattasi, determinando così situazioni di grave incertezza e preoccupazione nel settore, già appesantito dalla crisi del sistema gestionale dei rifiuti, danni alla operatività delle aziende e frustrazione delle legittime aspettative di rimborso da parte dei cittadini;
stanno scadendo i termini di approvazione dei bilanci dei comuni e delle imprese di igiene ambientale, soggetti che si trovano impossibilitati a procedere in mancanza di precise indicazioni normative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere, entro breve termine, le necessarie iniziative per dare risposta alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 in materia di tariffa di igiene ambientale e alle preoccupazioni degli amministratori locali e alle legittime attese dei cittadini.
9/3210/30. Piffari, Favia, Scilipoti.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

amministrazione locale

comune

giudizio

impresa in difficolta'

IVA

prestazione di servizi

principio chi inquina paga

revisione della legge

rifiuti

rimborso

societa' di servizi