ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/029

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: BORGHESI ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DONADI MASSIMO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
Resoconto CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 24/02/2010
Resoconto GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RESPINTO IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/29
presentato da
ANTONIO BORGHESI
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
all'articolo 1 del provvedimento in esame, i commi da 1 a 2-bis intervengono sulla disciplina dello «scudo fiscale» introdotta dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009 e modificata dal decreto legge n. 103 del 2009 disponendo:
la riapertura dei termini fino al 30 aprile 2010 (comma 1);
la fissazione di maggiori aliquote di imposta straordinaria per le nuove operazioni di emersione (comma 2);
la presentazione di un documento contenente i dati sullo scudo fiscale che il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà presentare al Parlamento entro il 15 giugno 2010 (comma 2-bis);
l'articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 ha consentito, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009, la regolarizzazione o il rimpatrio delle attività detenute all'estero fino al 2008, in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto-legge n. 167 del 1990 (scudo fiscale-ter);
la disciplina prevede due modalità: il rimpatrio e la regolarizzazione; quest'ultima è ammessa limitatamente ad alcuni Paesi espressamente individuati;
un comunicato stampa del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2009 afferma che il volume delle operazioni effettuate risulta pari a circa 95 miliardi di euro, di cui il 93 miliardi costituito da rimpatri effettivi di capitali in Italia;
il comunicato, pur formalmente corretto, era nella sostanza fuorviante: voleva cioè far credere che il 98 per cento dei 95 miliardi coperti dallo «scudo» fosse davvero rientrato in Italia, pronto ad affluire alle nostre imprese in crisi. Il trucco comunicativo - secondo quanto rileva tra gli altri, la professoressa Maria Cecilia Guerra - consisteva nel giocare sull'ambiguità del termine «rimpatri effettivi», senza ricordare che essi consistono di rimpatri veri e propri e di rimpatri giuridici i quali, analogamente a quanto avviene per le regolarizzazioni, non comportano alcun disinvestimento di attività estere;
i dati della Banca d'Italia permettono, viceversa, un'informazione statistica più accurata. La Banca d'Italia deve infatti raccogliere dati che permettano di distinguere, fra i rimpatri, quelli solo giuridici da quelli veri e propri, perché ha il compito istituzionale di compilare le statistiche relative alla bilancia dei pagamenti. Solo i rimpatri veri e propri danno luogo a flussi di capitali verso l'Italia da registrare nella bilancia dei pagamenti. I rimpatri giuridici riguardano infatti attività che restano all'estero, ma di cui assume la custodia, amministrazione o gestione un intermediario residente in Italia;
i dati della Banca d'Italia riguardano 85 dei 95 miliardi di euro ricordati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto la rilevazione della Banca d'Italia esclude alcuni beni patrimoniali, le operazioni di importo inferiore a una soglia di rilevazione di 50.000 o 12.500 euro a seconda del paese considerato, e le situazioni in cui l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione delle attività «scudate», per le quali cioè si è già versata l'imposta, sia stato differito, come ammesso dalla normativa;
secondo questi dati i rimpatri con liquidazione sono stati pari a 34,9 miliardi di euro, mentre i rimpatri senza liquidazione e le regolarizzazioni sono pari a 50,3 miliardi di euro. I rimpatri con liquidazione, gli unici che potrebbero segnare quella fiducia nell'Italia ricordata dal Ministero dell'economia e delle finanze sono quindi soltanto il 41 per cento del totale e non il 98 per cento;
c'è stato, dunque, un imbroglio mediatico: si è cercato di farci credere, a fine dicembre, che i 93 miliardi di rimpatri si riferissero a capitali materialmente riportati in Italia, magari per finanziare le nostre imprese in crisi. Ora sappiamo che non è così: i rientri veri e propri sono stati 35 miliardi, si tratta quasi esclusivamente (97 per cento) di attività liquide che, in regime di liberalizzazione valutaria, potranno, quando vorranno, tornare liberamente e legalmente all'estero;
inoltre, non sembra esserci stato l'atteso reimpiego delle somme rimpatriate per ricapitalizzare le imprese. Secondo fonti bancarie il flusso verso le aziende è abbastanza marginale e le risorse rimpatriate sembrano rimanere per lo più impiegate in ambito finanziario ed immobiliare;
il comma 2-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'iter al Senato, stabilisce che entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze dovrà comunicare al Parlamento i risultati e i dati relativi allo scudo fiscale;
in particolare, il documento dovrà indicare - distinguendo le operazioni perfezionate entro ciascuna delle tre scadenze previste (15 dicembre 2009, 28 febbraio 2010 e 30 aprile 2010) - il numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione suddivise per classi d'importo emersi, il numero dei soggetti coinvolti con indicazione dei Paesi di provenienza dei capitali e delle attività emerse, gli intermediari coinvolti e l'ammontare delle operazioni gestite da ciascuno di essi nonché l'ammontare complessivo delle attività finanziarie e patrimoniali regolarizzate e rimpatriate distinguendo il rimpatrio fisico da quello giuridico,

impegna il Governo

a fornire al Parlamento anche i dati relativi alla quota parte delle somme materialmente rimpatriate utilizzate al fine del rafforzamento patrimoniale delle aziende operanti nelle varie regioni del nostro Paese.
9/3210/29. Borghesi, Donadi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

bilancia dei pagamenti

impresa in difficolta'

movimento di capitali

raccolta dei dati

rimpatrio di capitali

statistica economica

sviluppo industriale