Legislatura: 16Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Primo firmatario: CAMBURSANO RENATO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BORGHESI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010 RAZZI ANTONIO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/02/2010 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010 CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 24/02/2010
PARERE GOVERNO IL 24/02/2010
DISCUSSIONE IL 24/02/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010
CONCLUSO IL 24/02/2010
La Camera,
premesso che:
al comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame si prevede la proroga al 31 dicembre 2010 del termine per l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) c.d. «nuovi» di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151;
i RAEE sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o semplicemente rifiuti elettronici (talvolta citati anche semplicemente con l'acronimo inglese WEEE: Waste of electric and electronic equipment o e-waste), di cui il possessore intenda disfarsi in quanto guasta, inutilizzata o obsoleta e, dunque, destinata all'abbandono;
la cosiddetta «direttiva RAEE», e segnatamente la direttiva 2002/96/CE si basa sul principio in forza del quale chi inquina paga. Per ottemperare a tale principio, il finanziamento e l'organizzazione della raccolta e del trattamento dei RAEE sono posti in capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, a partire dalla data di entrata in vigore in Italia del «Decreto RAEE», il 1o settembre 2007 (DM 185 del 2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 novembre 2007);
il provvedimento in esame proroga di un anno l'entrata in vigore del sistema di responsabilità del produttore basato sulla possibilità di identificare il produttore dell'apparecchiatura elettrica o elettronica nel momento in cui questa giunge a fine vita;
la relazione illustrativa motiva tale ulteriore proroga - l'ultima era stata disposta con l'articolo 7 del decreto-legge n. 208 del 2008 - con la mancata definizione, da parte della Commissione europea, delle norme europee atte a identificare il produttore affinché possa entrare in vigore il sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni di trasporto e di smaltimento dei RAEE cosiddetti «nuovi»;
l'8 ottobre 2009 la Commissione Europea ha inviato una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) (procedura 2009-2264);
secondo la Commissione Europea, nel decreto legislativo n. 151 del 2005 che ha trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale, tra l'altro, non risulterebbero conformi le disposizioni relative alla definizione di produttore e il finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici;
inoltre, secondo la Commissione Europea la trasposizione italiana della direttiva non consentirebbe di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa. In particolare, la Commissione contesta che l'Italia, attraverso interventi legislativi successivi, ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine del 13 agosto 2005 previsto per l'entrata in vigore degli obblighi relativi al finanziamento della gestione dei RAEE originati da prodotti immessi sul mercato dopo quella data, con particolare riferimento all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo come modificato successivamente. Secondo la Commissione, inoltre, nel decreto legislativo n. 151 del 2005 non risulterebbero conformi le disposizioni relative a: trattamento: (articolo 8, comma 2); informazione e relazioni: (articolo 6, comma 3); recupero: (articolo 9, comma 2, lettera d); raccolta separata: (articolo 6, comma 1 e comma 1-bis); Allegato I B,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 9, comma 2, considerando l'opportunità di prevedere, anche con successive iniziative normative, un termine di proroga meno ampio di quello previsto dal medesimo comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in esame al fine di consentire al più presto l'entrata in vigore del sistema di responsabilità individuale del produttore per il finanziamento delle operazioni dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
9/3210/23. Cambursano, Borghesi, Razzi.
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