Legislatura: 16Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Primo firmatario: FORMISANO ANIELLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/02/2010 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010 CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI
ACCOLTO IL 24/02/2010
PARERE GOVERNO IL 24/02/2010
DISCUSSIONE IL 24/02/2010
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010
CONCLUSO IL 24/02/2010
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 6, del provvedimento in esame proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l'adozione dei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, basati sui criteri stabiliti dal CIPE, con i quali è definita, per ciascun aeroporto, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge n. 324 del 1976 (ovverosia i diritti di approdo e di partenza degli aeromobili, il diritto per il ricovero o la sosta allo scoperto di aeromobili, diritto per l'imbarco passeggeri);
inoltre, l'articolo 5 comma 6 del provvedimento in esame prevede la decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti al tasso di inflazione programmato - disposto dal Ministero nelle more della emanazione dei sopra citati decreti - qualora i concessionari non presentino completa istanza di stipula del contratto di programma entro il medesimo termine del 31 dicembre 2010;
ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993, la misura dei diritti aeroportuali è fissata per ciascun aeroporto con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle economia e delle finanze, sulla base di criteri stabili dal CIPE. Tali decreti fissano anche la variazione massima annuale applicabile ai diritti aeroportuali, per un periodo compreso tra tre e cinque anni;
l'articolo 21-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, ha stabilito che i decreti di cui sopra avrebbero dovuto essere emanati entro il 30 dicembre 2008 (ora prorogato al 31 dicembre 2010) e che, nelle more della loro adozione, si sarebbe provveduto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso di inflazione programmato. Quest'ultimo decreto è stato emanato il 21 luglio 2008 e prevede, all'articolo 2, che la misura dei diritti aeroportuali in esso fissata resterà in vigore fino all'emanazione dei decreti di cui al citato articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993;
la relazione governativa che accompagna il provvedimento in esame motiva la necessità della proroga con la circostanza che il complesso iter necessario per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 10, comma 10, della legge n. 537 del 1993 non può essere perfezionato fino a quando non sia completato il procedimento di sottoscrizione dei contratti di programma da parte dei gestori aeroportuali;
è ancora in itinere la disciplina interna di attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, la quale, ai fini della complessiva riforma del sistema tariffario prevede una fase di delega legislativa;
la delega per l'attuazione di tale direttiva è contenuta nel disegno di legge comunitaria 2009, all'esame della Camera in terza lettura;
la legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010), all'articolo 2, commi 200 e 201, reca disposizioni relative ad anticipazioni tariffarie di diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE. In particolare, il comma 200 autorizza, in attesa della sottoscrizione dei contratti di programma, a decorrere dal 2010 e antecedentemente al solo primo periodo contrattuale, anticipazioni tariffarie dei diritti aeroportuali dovuti per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, fino a un massimo di 3 euro a passeggero, in favore dei gestori aeroportuali che effettuano, in autofinanziamento, nuovi investimenti infrastrutturali urgenti soggetti a validazione di Enac. Il comma 201, dispone, infine, la decadenza delle anticipazioni tariffarie di cui al comma 200 qualora i gestori aeroportuali, entro diciotto mesi, non depositino la documentazione richiesta ovvero non stipulino i contratti di programma e, comunque, nel caso in cui non vengano avviati gli investimenti programmati,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte a predisporre un piano nazionale degli investimenti nel settore aeroportuale che garantisca l'impiego coerente e razionale degli introiti tariffari;
a valutare l'opportunità di vincolare l'utilizzo del gettito delle tariffe medesime a finalità precise e predeterminate, al fine di non lasciare eccessivi margini di discrezionalità alle società di gestione degli scali portuali.
9/3210/21. Aniello Formisano, Monai.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 2009 0191
EUROVOC :aereo
aviazione civile
contratto
inflazione
pianificazione nazionale
sicurezza del posto di lavoro
trasporto viaggiatori
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