ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/03210/020

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 289 del 24/02/2010
Firmatari
Primo firmatario: CIMADORO GABRIELE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 24/02/2010
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PALOMBA FEDERICO ITALIA DEI VALORI 24/02/2010
FAVIA DAVID ITALIA DEI VALORI 24/02/2010


Stato iter:
24/02/2010
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 24/02/2010
GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2010
CAMBURSANO RENATO ITALIA DEI VALORI
Fasi iter:

ACCOLTO IL 24/02/2010

PARERE GOVERNO IL 24/02/2010

DISCUSSIONE IL 24/02/2010

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2010

CONCLUSO IL 24/02/2010

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/3210/20
presentato da
GABRIELE CIMADORO
testo di
mercoledì 24 febbraio 2010, seduta n.289

La Camera,
premesso che:
l'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame proroga al 30 aprile 2010 le disposizioni in materia di arbitrati introdotte - nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE finalizzata al miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici - dall'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies, del decreto-legge n. 207 del 2008;
la direttiva 2007/66/CE, attraverso alcune modifiche alle direttive ricorsi (direttiva 89/665/CEE per i settori cd. ordinari e direttiva 92/13/CEE per i settori cd. speciali), è volta a migliorare l'efficacia dei mezzi di tutela, quali le procedure di ricorso, al fine di garantire maggiore trasparenza delle procedure di aggiudicazione nonché ad assicurare la parità di trattamento e la non discriminazione delle imprese interessate;
il termine per il recepimento di tale direttiva, entrata in vigore il 9 gennaio 2008, è fissato (dall'articolo 3 della stessa) al 20 dicembre 2009;
si trova attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari lo schema di decreto legislativo di attuazione della predetta direttiva, e segnatamente l'Atto di Governo n. 167;
la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per mancato recepimento della citata direttiva 2007/66/CE (procedura n. 2010/0120);
l'articolo 44 della legge n. 88 del 2009 (Legge Comunitaria 2008) reca i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2007/66/CE. In particolare, la lettera m) del comma 3 detta alcuni criteri per la razionalizzazione dell'arbitrato:
1) incentivare l'accordo bonario;
2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterrà o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale;
nelle more del recepimento della direttiva 2007/66/CE, il Governo, con alcune disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 1-quinquiesdecies del decreto legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009, ha prorogato ulteriormente il termine per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale. In particolare con la lettera a) del citato comma 1-quinquiesdecies si è differito di 9 mesi (dal 30 marzo al 31 dicembre 2009) il termine - fissato dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2008 - per l'entrata in vigore del divieto di devoluzione delle controversie a collegio arbitrale nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture previsto dall'articolo 3, commi da 19 a 22, della legge finanziaria per il 2008;
la ratio del divieto di arbitrato nei contratti pubblici consiste nell'esigenza di correggere pesanti criticità che la stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture aveva evidenziato in quanto:
a) il costo del giudizio arbitrale è significativamente più elevato del giudizio ordinario, prevedendosi cospicui compensi agli arbitri, spese per il segretario del collegio (fissati liberamente dai collegi negli arbitrati liberi, con punte che hanno toccato anche 120.000 euro per una singola procedura), nonché la quota pagata per il deposito del lodo, pari all'1 per mille del valore della controversia;
b) ove non sia intervenuta transazione - che, nella stragrande maggioranza dei casi, non è particolarmente vantaggiosa per le ragioni delle amministrazioni - queste sono risultate soccombenti nella quasi totalità dei giudizi arbitrali, secondo una percentuale che si aggira intorno ai due terzi del totale e che, nel solo 2006, ha comportato oneri pari a 320.943.611 euro, senza contare le spese per lo svolgimento del giudizio (compensi agli arbitri, ai segretari e per il deposito del lodo);
c) i lodi arbitrali impugnati sono, a loro volta, nella gran parte, dichiarati nulli da parte della Corte d'appello;
d) solo una minoranza degli arbitrati azionati si conclude entro il termine ordinario previsto per la pronuncia del lodo ed, anzi, in alcuni casi, i procedimenti hanno avuto una durata di 700 giorni per poi concludersi con un accordo transattivo;
accanto all'intervento normativo recato dall'articolo 5, comma 4, del provvedimento in esame, si affiancano sia le novità introdotte dall'articolo 44 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008) che reca i principi ed i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2007/66/CE in materia di razionalizzazione dell'arbitrato, il cui schema di decreto legislativo di attuazione è attualmente in esame presso le Commissione Parlamentari II (Giustizia) e VIII (Ambiente) della Camera dei deputati, sia la disposizione di cui all'articolo 15 comma 3, del decreto-legge n. 195 del 2009, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale del territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, ai sensi della quale si dispone la nullità dei compromessi e delle clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione di interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza e di grande eventi, facendo salvi soli i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria dalla entrata in vigore del decreto-legge n. 195 del 2009,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a riformare in modo chiaro, organico e puntuale la disciplina degli arbitrati nei contratti pubblici.
9/3210/20. Cimadoro, Palomba, Favia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

aggiudicazione d'appalto

appalto pubblico

applicazione del diritto comunitario

clausola compromissoria

contratto

contratto di lavoro

gestione dei rifiuti

giurisdizione arbitrale

parita' di trattamento

politica comunitaria dell'ambiente

protezionismo