ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02894/032

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 382 del 26/02/2015
Firmatari
Primo firmatario: DADONE FABIANA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 26/02/2015


Stato iter:
26/02/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 26/02/2015
DE VINCENTI CLAUDIO VICE MINISTRO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/02/2015

ACCOLTO IL 26/02/2015

PARERE GOVERNO IL 26/02/2015

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/02/2015

CONCLUSO IL 26/02/2015

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02894/032
presentato da
DADONE Fabiana
testo di
Giovedì 26 febbraio 2015, seduta n. 382

   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che violano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe possono considerarsi consuete nei casi di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per La loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    i commi 6 e 7 dell'articolo 2 contengono disposizioni che, ad avviso della firmataria del presente atto di indirizzo, risultano autoreferenziali e prive del necessario fondamento logico e giuridico: è introdotta l'esclusione da responsabilità penali o amministrative per le «condotte poste in essere» dal commissario straordinario e dai suoi delegati nell'attuazione delle disposizioni del Piano ambientale per l'ILVA;
    l'impunibilità risulta essere fondata esclusivamente sull'assunto legislativo di cui al periodo precedente del medesimo comma, dove si dichiara che le disposizioni contenute nel Piano «costituiscono le migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro»;
    siffatta speciale clausola di non punibilità lede i diritti dei terzi, viola il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione, contrasta con la riserva di giurisdizione ed il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, introduce una disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria, la figura di funzionari pubblici che risultano agli effetti amministrativi, civili e penali, «irresponsabili», che viola, anche ai sensi della giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 28 della Costituzione;
    la firmataria del presente atto di indirizzo segnala in proposito il dettato dell'articolo 28 Cost., il quale recita: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»;
    oltre ai profili critici già richiamati, con questo provvedimento la struttura commissariale è esonerata rispetto al dettato costituzionale, non risponde né è responsabile rispetto alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma agli eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni del Piano del Governo;
    è introdotta, in sostanza, una presunzione assoluta di liceità delle condotte della struttura commissariale ove adempia alle prescrizioni del Piano;
    questa speciale esenzione dalla responsabilità penale e amministrativa rappresenta un cedimento del principio di legalità, risulta priva del necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti – con ciò seriamente compromettendo la consolidata giurisprudenza costituzionale – e pone profili critici con riguardo alla compatibilità costituzionale rispetto agli articoli 3, 24, 25, 27, 28 e 112 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative tese ad escludere dall'ambito di applicazione del comma 6 dell'articolo 2 le condotte fraudolente.
9/2894/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Dadone.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

diritto alla salute

protezione del consumatore

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