Legislatura: 18Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Primo firmatario: OCCHIONERO GIUSEPPINA
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FREGOLENT SILVIA ITALIA VIVA 12/10/2020 D'ALESSANDRO CAMILLO ITALIA VIVA 12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 12/10/2020 Resoconto OCCHIONERO GIUSEPPINA ITALIA VIVA PARERE GOVERNO 12/10/2020 CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020
DISCUSSIONE IL 12/10/2020
ACCOLTO IL 12/10/2020
PARERE GOVERNO IL 12/10/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020
CONCLUSO IL 12/10/2020
La Camera,
premesso che
la crisi economica, conseguenza inevitabile dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ha ulteriormente aggravato le condizioni delle aree che già cercavano di risollevarsi da crisi industriali;
il comma 11-bis dell'articolo 44 del decreto-legge n. 148 del 2015 dispone che, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa;
l'articolo 53-ter del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito con successive modificazioni dalla legge n. 96 del 2017 prevede che le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, di cui sopra, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1o gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga;
il provvedimento in esame prevede sia delle agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali tra le quali il Molise sia la concessione di un'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, a decorrere dall'entrata in vigore della disposizione e fino al 31 dicembre 2020, anche ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia;
la regione Molise è riconosciuta tra le aree di crisi industriale complesse, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 185 del 2016, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico,
impegna il Governo
individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, un incremento delle risorse finanziarie per la regione Molise, destinato a consentire l'estensione del trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilità in deroga ai lavoratori appartenenti alla suddetta regione.
9/2700/168. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhionero, Fregolent, D'Alessandro.