ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02700/135

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 406 del 12/10/2020
Firmatari
Primo firmatario: TRIZZINO GIORGIO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 12/10/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
IANARO ANGELA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
NAPPI SILVANA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
D'ARRANDO CELESTE MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
MARTINCIGLIO VITA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020
VILLANI VIRGINIA MOVIMENTO 5 STELLE 12/10/2020


Stato iter:
12/10/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 12/10/2020
CASTALDI GIANLUCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 12/10/2020

ACCOLTO IL 12/10/2020

PARERE GOVERNO IL 12/10/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 12/10/2020

CONCLUSO IL 12/10/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02700/135
presentato da
TRIZZINO Giorgio
testo di
Lunedì 12 ottobre 2020, seduta n. 406

   La Camera,
   premesso che:
    il Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2020 deliberando la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021, ha approvato il decreto-legge recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
    il comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 disciplina la capillarità dei piani regionali di riorganizzazione delle strutture eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, necessarie per il monitoraggio, cura e prevenzione della popolazione esplicitando alla lettera o) «fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate»;
    con circolare del 3 aprile 2020 emanata dal Ministero della salute, vengono definiti gli aggiornamenti necessari per le indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità e l'aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio. Il documento, seguendo le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e della Commissione europea (EUCOMM), ravvisa la necessità di adattare una strategia che individui priorità per l'esecuzione dei test diagnostici per il nuovo coronavirus al fine di assicurare un uso ottimale delle risorse e alleviare la pressione sui laboratori designati dalle regioni/province autonome (PA),

impegna il Governo

individuando preventivamente le necessarie risorse finanziarie, a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire, il massimo livello di assistenza, considerata la necessità di attività costante di monitoraggio del rischio sanitario dovuto alla seconda ondata di diffusione del virus Sars-Cov-2, attraverso la presenza di una struttura di laboratorio ogni 10.000 abitanti o laddove non fosse possibile, attraverso l'espletazione dell'intero processo di laboratorio, prelievo e analisi, indipendentemente dal criterio della soglia minima di prestazioni annue.
9/2700/135. (Testo modificato nel corso della seduta) Trizzino, Ianaro, Lorefice, Nappi, D'Arrando, Martinciglio, Villani.