ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/082

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: D'IPPOLITO GIUSEPPE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 09/09/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FONTANA ILARIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DEIANA PAOLA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
DI LAURO CARMEN MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/082
presentato da
D'IPPOLITO Giuseppe
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 40-ter introdotto al Senato è finalizzato a favorire le attività di recupero dei materiali metallici in un'ottica di economia circolare attraverso la semplificazione amministrativa delle attività di raccolta e trasporto dei predetti materiali. Vengono, infatti, disposte modalità semplificate di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, contestualmente istituendo un apposito registro presso l'Albo al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'abilitazione all'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata;
    la legge 4 agosto 2017, n. 124 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» all'articolo 1, commi 123 e 124 aveva già demandato ad un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la definizione di modalità semplificate per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi benché nell'ambito di quantitativi annui massimi di rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi individuati attraverso una deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali;
    il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 1o febbraio 2018 in applicazione del predetto articolo 1, comma 124, nonché la delibera dell'Albo nazionale dei gestori ambientali del 24 aprile 2018 hanno definito ed individuato tali modalità semplificate per la raccolta ed il trasporto di «rifiuti» non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, diversamente dalla disposizione de quo introdotta in sede di conversione del predetto decreto-legge la cui formulazione legislativa fa riferimento ad un più generico trasporto e raccolta di «materiali» metallici con la possibile conseguenza di creare incertezza in ordine alla platea dei soggetti obbligati all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   premesso, inoltre, che:
    la disposizione in oggetto istituisce in norma primaria un registro ad hoc al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi ai fini dell'esercizio della raccolta e del trasporto in modalità semplificata sebbene la citata delibera dell'Albo del 24 aprile 2018 aveva già provveduto ad individuare una «sottocategoria» per tali tipologie di rifiuti metallici ferrosi non ferrosi in regime semplificato,

impegna il Governo

   a delimitare l'applicazione delle sopra menzionate semplificazioni nell'iscrizione all'Albo, specificando che riguardano le attività di raccolta e trasporto di rifiuti di materiali metallici, atteso che la semplice dizione «materiali metallici» potrebbe essere fonte di incertezza;
    a coordinare la disposizione in oggetto con quanto già stabilito dalle deliberazioni dall'Albo ai sensi dell'articolo 1 del comma 123 della legge n. 124 del 2017.
9/2648/82D'Ippolito, Ilaria Fontana, Deiana, Daga, Di Lauro, Terzoni, Zolezzi.