ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/044

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: COVOLO SILVIA
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 09/09/2020
Resoconto COVOLO SILVIA LEGA - SALVINI PREMIER
 
PARERE GOVERNO 09/09/2020
Resoconto MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/09/2020

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/044
presentato da
COVOLO Silvia
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 50, della regione Veneto consente la regolarizzazione amministrativa delle parziali difformità edilizie realizzate prima della legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per la edificabilità dei suoli», e ha come finalità sostanziale dell'azione amministrativa il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente;
    nel caso di specie, la legge regionale ha riguardo a opere provviste di titolo edilizio abilitativo e di certificato di abitabilità od agibilità, eseguite in parziale difformità dai titoli edilizi rilasciati o dai progetti approvati prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10;
    l'estensione della regolarizzazione in parola riguarda difformità edilizie di scarso rilievo, risalenti, peraltro, a un periodo «storico» in cui i progetti venivano sottoposti al solo esame della commissione edilizia e in cui le varianti ai progetti già dotati di licenza edilizia venivano realizzate in assenza di ulteriori atti autorizzativi, prendendone il Comune semplicemente atto in occasione del sopralluogo, previsto dall'articolo 221 del T.U. delle leggi sanitarie, finalizzato al rilascio del certificato di abitabilità, il quale attestava e certificava, sia pure in via mediata, la conformità dell'opera alla disciplina urbanistico-edilizia e, conseguentemente, l'assenza di un abuso edilizio, creando un legittimo affidamento del destinatario;
    invero, lo stesso legislatore statale considera tale tipologia di interventi, eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, nell'articolo 34 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, oggetto di modifiche legislative i sensi del presente decreto-legge,

impegna il Governo

nell'ambito dei provvedimenti attuativi del presente decreto-legge, ed in particolare dell'articolo 10, a tenere in considerazione anche le situazioni edilizie esposte in premessa, al fine di favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la commerciabilità dello stesso.
9/2648/44Covolo.