ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02648/041

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 395 del 09/09/2020
Firmatari
Primo firmatario: CIRIELLI EDMONDO
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 09/09/2020


Stato iter:
10/09/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 09/09/2020
MARGIOTTA SALVATORE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 09/09/2020

PARERE GOVERNO IL 09/09/2020

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/09/2020

RESPINTO IL 10/09/2020

CONCLUSO IL 10/09/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02648/041
presentato da
CIRIELLI Edmondo
testo di
Mercoledì 9 settembre 2020, seduta n. 395

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame introduce misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
    l'articolo 21 interviene a modificare l'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti e, in particolare, il comma 2 dell'articolo 21, come modificato dal Senato, limita, con riguardo ai fatti commessi dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica, ai soli casi in cui l'evento dannoso prodotto dal soggetto agente sia conseguenza di una condotta dolosa, eliminando la responsabilità derivante dalla colpa grave;
    simile intervento che dovrebbe, secondo alcuni, servire a favorire la ripresa economica della Nazione e a contrastare il fenomeno della cosiddetta «burocrazia difensiva», in realtà, non avrà altra conseguenza che indebolire il sistema di legalità, imparzialità e trasparenza che connota l'azione della pubblica amministrazione (articolo 97, comma 2 della Costituzione e articolo 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990), senza raggiungere alcun risultato di semplificazione;
    secondo la giurisprudenza costante della Corte dei Conti la «colpa grave» si identifica con «la intensa negligenza, la sprezzante trascuratezza dei propri doveri, l'atteggiamento di grave disinteresse nell'espletamento delle proprie funzioni, la macroscopica violazione delle norme, il comportamento che denoti dispregio delle comuni regole di prudenza»;
    è evidente, quindi, che un intervento normativo volto ad eliminare tout court un importante elemento psicologico soggettivo, quale quello della colpa grave, comporterebbe non solo gravi disparità di trattamento verso i dipendenti pubblici sottoposti a procedimento per responsabilità erariale, essendo assolutamente favoriti coloro le cui azioni saranno commesse nell'arco temporale indicato dalla norma de qua, ma cosa ancora più grave, eliminerebbe il perseguimento da parte dell'autorità giudiziaria delle azioni dannose per l'erario commesse con «colpa grave», quindi per gravi errori gestionali che, come noto, danneggiano l'azione amministrativa e, in particolare, i cittadini i cui interessi e diritti lesi non potrebbero essere assicurati senza alcuno strumento preventivo sui comportamenti dei pubblici funzionari;
    la «burocrazia difensiva», cioè non fare assolutamente nulla, perché se non si mettono firme, se non si prendono decisioni, difficilmente si potrà essere chiamati a rispondere di qualcosa, indubbiamente, è un problema esistente che, tuttavia, non può essere combattuto eliminando ipotesi di responsabilità, ma occorrerebbe un intervento legislativo volto a rivedere la cospicua e intrecciata mole di norme per snellire le procedure amministrative, i tempi dei procedimenti, gli strumenti e i documenti necessari dell’iter amministrativo e che, sovente, richiedono una tempistica molto lunga,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di considerare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di ripristinare la colpa grave quale elemento soggettivo psicologico della responsabilità erariale.
9/2648/41Cirielli.