Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: PRESTIGIACOMO STEFANIA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 24/06/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BARTOLOZZI GIUSI FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
ACCOLTO IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, reca misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19;
l'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, riproduce in larga parte i contenuti degli articoli 2 e 5 del decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, la cui abrogazione è prevista nel comma 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione (si rinvia al riguardo alla scheda relativa all'articolo 1 del disegno di legge di conversione);
in particolare l'articolo stabilisce, per i giudici di sorveglianza che abbiano adottato (a partire dal 23 febbraio 2020) o adottino provvedimenti di ammissione alla detenzione domiciliare ovvero di differimento dell'esecuzione della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19. nei confronti di persone condannate o internate per una serie specifica di gravi delitti, l'obbligo di valutare l'effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute;
la nuova procedura, limitata all'emergenza epidemiologica in atto, prevede che il giudice di sorveglianza che ha disposto la scarcerazione, debba valutare la permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria. La rivalutazione va effettuata, tra le altre, sentita l'autorità sanitaria regionale, nella persona del Presidente della Giunta della Regione, sulla situazione sanitaria locale;
la disposizione, così come formulata, non chiarisce se si tratti della Regione ove era detenuto l'interessato o quella, eventualmente diversa, dove sia domiciliato,
impegna il Governo
a specificare, attraverso gli opportuni interventi normativi, che la rivalutazione sulla effettiva permanenza dei motivi legati all'emergenza sanitaria che hanno determinato la collocazione extra-muraria del detenuto a causa delle sue condizioni di salute avvenga sentita l'autorità regionale ove sia stato disposto il differimento della pena o la detenzione domiciliare del detenuto.
9/2547/58. Prestigiacomo, Bartolozzi.