Legislatura: 18Seduta di annuncio: 361 del 24/06/2020
Primo firmatario: MANCA GAVINO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 24/06/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/06/2020 Resoconto MANCA GAVINO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 24/06/2020 FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
DISCUSSIONE IL 24/06/2020
ACCOLTO IL 24/06/2020
PARERE GOVERNO IL 24/06/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/06/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 25/06/2020
CONCLUSO IL 25/06/2020
La Camera,
premesso che:
l'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, prevede che la Corte dei conti eserciti il controllo preventivo sulla legittimità e sulla regolarità dei contratti secretati tramite un proprio ufficio «organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza»;
il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020. n. 28, istitutivo della nuova Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati, introdotto dal Senato della Repubblica in sede di prima lettura (A.S. 1786), ha stabilito che devono essere definiti «criteri e modalità per salvaguardare le esigenze di massima riservatezza nella scelta dei magistrati da assegnare alla Sezione centrale e nell'operatività della stessa»;
ritenuto che:
nella scelta dei magistrati da assegnare alla nuova Sezione, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui all'articolo 4 della legge n. 20 del 1994, debba tenere conto dell'esigenza di salvaguardare primariamente la sicurezza degli approvvigionamenti di carattere strategico, privilegiando personale che garantisca un'adeguata esperienza maturata nel controllo in generale e nella valutazione degli atti secretati in particolare, nonché una specificità professionale pluriennale acquisita in funzioni peculiari di stretta attinenza ai settori della difesa e della sicurezza nazionale;
considerato che:
l'articolo 984-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010. n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, individua il personale magistratuale dotato di una particolare «specificità professionale» acquisita in relazione a peculiari funzioni svolte,
impegna il Governo
ad adottare – nel pieno rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza tutelate dal terzo comma dell'articolo 100 della Costituzione – eventuali iniziative normative volte a rafforzare e specificare i summenzionati criteri, a garanzia delle esigenze di massima riservatezza prescritte dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge in esame.
9/2547/3. Gavino Manca.