Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: EPIFANI ETTORE GUGLIELMO
Gruppo: LIBERI E UGUALI
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FORNARO FEDERICO LIBERI E UGUALI 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
con DPCM dell'11 marzo 2020 sono state adottate sull'intero territorio nazionale misure di sospensione di molte attività lavorative, con la conseguenza che molti lavoratori devono accedere agli ammortizzatori sociali;
il provvedimento in esame all'articolo 19 detta disposizioni speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che, nel 2020, ne fanno richiesta a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
la causale generica «emergenza COVID-19» può essere invocata per interventi di tutela salariale ordinaria che possono decorrere dal 23/02/2019, e durare al massimo 9 settimane, fino ad agosto 2020;
i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (ex articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015). Viene cancellato, di fatto, il confronto sindacale, sottraendo tutela ai lavoratori coinvolti e procedendo unilateralmente nelle richieste delle prestazioni di integrazione salariale;
inoltre, i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va presentata entro 15 giorni dall'inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, che va presentata non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata (ex articoli 15, comma 2, e 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015),
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di reintrodurre, in un successivo provvedimento, anche nei casi di concessione degli ammortizzatori sociali legati all'emergenza COVID-19, la disposizione secondo cui il datore di lavoro deve prevedere l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le rappresentanze sindacali anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.
9/2463/322. (Testo modificato nel corso della seduta) Epifani, Fornaro.