Legislatura: 18Seduta di annuncio: 330 del 23/04/2020
Primo firmatario: D'ETTORE FELICE MAURIZIO
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 23/04/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020 PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 23/04/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 24/04/2020 MISIANI ANTONIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 23/04/2020
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 23/04/2020
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 24/04/2020
ACCOLTO IL 24/04/2020
PARERE GOVERNO IL 24/04/2020
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/04/2020
CONCLUSO IL 24/04/2020
La Camera,
premesso che:
con il provvedimento in esame viene prevista l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini) per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33 per cento del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
con il decreto ministeriale 25 marzo 2020 sono state emanate le disposizioni attuative dell'articolo 54 citato, integrando così la disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini);
risulterebbero talune controindicazioni che caratterizzerebbero la richiesta per l'ammissione ai benefici che impattano in modo rilevante sulla vita e le condizioni economiche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti;
in particolare, vi sarebbero alcuni elementi da valutare prima di richiedere la sospensione del mutuo. Innanzitutto, la richiesta di sospensione diventa uno strumento indispensabile per coloro che sono certi di non riuscire a sostenere l'impegno economico delle rate, in seguito alla riduzione del fatturato, anche per evitare eventuali segnalazioni nelle centrali rischi finanziarie in caso di ritardo di pagamento alla banca. In secondo luogo, la richiesta di sospensione è consigliata per i titolari di mutuo il cui piano di ammortamento è nello stadio iniziale e, infatti, gli interessi da corrispondere alla banca sono più elevati nei primi anni del mutuo, e pertanto tale sostegno produce evidenti vantaggio in questa fase. Infine, per chi si avvale della sospensione potrebbe essere preclusa, nel futuro, la possibilità di optare per una surroga o una rinegoziazione che, ridefinendo le condizioni di rimborso del mutuo, potrebbe alleggerire le rate;
non si comprendono le ragioni in forza delle quali possa essere anche solo possibile una segnalazione nelle centrali rischi finanziarie a fronte del riconoscimento del beneficio previsto per l'accesso al «Fondo Mutui prima casa», diversamente e con evidente disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'articolo 56 del decreto-legge «Cura Italia» in materia di moratoria sulle linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza, come peraltro confermato da un recente comunicato della Banca d'Italia;
sarebbe opportuno posticipare tutte le scadenze dei mutui prima casa almeno fino alla fine dell'emergenza, nonché a prevedere che il calo del fatturato venga diminuito dal 33 per cento al 10 per cento e che il pagamento degli interessi compensativi avvenga nella misura pari al 100 per cento e non al 50 per cento degli interessi attuali maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Infine sarebbe opportuno prevedere che venga previsto l'accesso al fondo a chi ha contratto un mutuo prima casa per l'acquisto di un immobile di importo non superiore a 500.000 euro e non i 250.000 euro attuali,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
adottare ogni iniziativa di competenza alla luce di quanto esposto in premessa per tutelare la posizione dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi che, come noto, rappresentano una delle categorie più esposte e colpite con violenza dalla crisi economica derivante dalla diffusione del COVID-19;
posticipare tutte le scadenze dei mutui prima casa almeno fino alla fine dell'emergenza, nonché a prevedere che il calo del fatturato venga diminuito dal 33 per cento al 10 per cento e che il pagamento degli interessi compensativi avvenga nella misura pari al 100 per cento e non al 50 per cento degli interessi attuali maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione;
prevedere che venga previsto l'accesso al fondo a chi ha contratto un mutuo prima casa per l'acquisto di un immobile di importo non superiore a 500.000 euro e non i 250.000 euro attuali.
9/2463/113. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Ettore, Cannizzaro, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, Paolo Russo, D'Attis, Pella.