Legislatura: 17Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Primo firmatario: BORDO FRANCO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2014 MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 17/06/2014 Resoconto BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/06/2014
ACCOLTO IL 17/06/2014
PARERE GOVERNO IL 17/06/2014
DISCUSSIONE IL 17/06/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014
CONCLUSO IL 17/06/2014
La Camera,
premesso che:
l'articolo 22, comma 1, recante interventi di riduzione delle agevolazioni agricole, è intervenuto sulla fiscalità delle agroenergie, con l'obiettivo di modificare a partire dal periodo di imposta 2014, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica a calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti di prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli;
prima dell'introduzione dell'articolo 22, comma 1, tali attività di produzione e cessione di energia elettrica venivano considerate «connesse» alla produzione di reddito agrario, se questo risultava prevalente, venendo quindi ricomprese nel reddito forfettario e semplificato in base alle tariffe d'estimo catastali e non sottoposte a regime di tassazione analitico (costi e ricavi d'esercizio);
il decreto-legge, abolendo tali agevolazioni, fa sì che – come specificato nella relazione tecnica di accompagnamento al decreto – il reddito sarà determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni), effettuate ai fini IVA, il coefficiente di redditività del 25 per cento, laddove a legislazione vigente tali operazioni (produzione e cessione) si considerano attività connesse e produttive di reddito agrario;
la norma in esame novella l'articolo 1, comma 423, della legge del 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), concernente la forfettizzazione del reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da biocombustibili agroforestali effettuate da aziende agricole;
il comma 423 nel testo prevalente stabilisce che la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti di prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuata dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari;
il Senato della Repubblica ha introdotto il comma 1-bis, che prevede che limitatamente all'anno 2014, la produzione e la cessione elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 Kwh anno, e fotovoltaiche sino a 260.000 Kwh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti dal fondo e dei prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia oltre i limiti suddetti, il reddito ai fini IRPEF ed IRES è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate ai fini IVA, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento;
se la nuova impostazione, verrà stabilizzata nella conversione in legge, cambierà completamente il quadro fiscale e, quindi, la redditività di tutti gli impianti che sono stati finora considerati integrativi dell'attività agricola e agevolati di conseguenza;
quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, ha scatenato, giustamente, una dura reazione da parte del mondo dell'agricoltura, che teme pesanti contraccolpi sui piani d'investimento e sulle fonti di finanziamento bancario. I business plan sono stati redatti dalle aziende agricole sulla base della normativa vigente e sulle tariffe incentivanti previste dal conto energia: elementi questi fondamentali per la determinazione – temporale e reddituale – del ritorno degli investimenti e dei debiti da onorare con gli istituti bancari o altri Enti finanziatori;
le aziende agricole hanno costruito e indirizzato i rispettivi investimenti nell'azienda sulla base di «regole del gioco» stabilite in modo certo dalla normativa che si intende modificare, compromettendo, tra l'altro, la graduale ristrutturazione e, conseguente, ammodernamento, del comparto agricolo per ciò che attiene la non produzione di esternalità negative per la società e l'ambiente, divenendo attori sociali, qualitativamente fondamentali, nel ripensamento dell'agricoltura italiana in chiave green (si consideri, a tal proposito, la nuova programmazione della Politica Agricola Comune 2014-2020 che prevede al suo interno la componente obbligatoria del greening) anche a fronte degli impegni europei che l'Italia ha assunto quando ha recepito la Direttiva UE 20-20-20 (Pacchetto clima);
i capannoni ad uso agricolo costituiscono beni strumentali per lo svolgimento dell'attività medesima, a cui si aggiunge il fatto che spesso sono dotati di impianti fotovoltaici per la produzione di energia ai fini dell'autoconsumo aziendale,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, in sede di sessione di bilancio 2015-2018, di rendere strutturale la suddetta misura di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 22 del provvedimento, introdotto in sede referente dal Senato.
9/2433/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Franco Bordo, Palazzotto.
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