Legislatura: 17Seduta di annuncio: 247 del 17/06/2014
Primo firmatario: PETITTI EMMA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 17/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014 FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 17/06/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 17/06/2014 MORANDO ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 17/06/2014
PARERE GOVERNO IL 17/06/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 17/06/2014
CONCLUSO IL 17/06/2014
La Camera,
premesso che:
varie disposizioni permettono alle amministrazioni pubbliche e agli enti locali in particolare di acquisire beni se servizi mediante ricorso a convenzioni con organismi associativi appartenenti al Terzo Settore o, più in generale, operanti in ambiti specifici;
tra tali disposizioni rientrano l'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 che disciplina i rapporti con le associazioni di promozione sociale, l'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che disciplina le convenzioni tra le amministrazioni pubbliche e gli organismi di volontariato, l'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 che disciplina i rapporti tra gli enti locali e le associazioni o le società sportive dilettantistiche, nonché quelle inerenti le organizzazioni non governative, per i rapporti realizzati negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione;
con il comma 4 dell'articolo 9 come modificato dal Senato è stata riscritta la disciplina relativa all'acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dei piccoli comuni dettata dal comma 3-bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici: tra le modifiche introdotte è stato esteso il campo di applicazione della disciplina, in precedenza limitato ai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, a tutti i comuni non capoluogo di provincia;
tali rapporti costituiscono elemento di straordinario rilievo nelle dinamiche funzionali dei Comuni, in quanto coinvolgenti organismi rappresentativi della comunità locale, risultando pertanto necessario che siano governati anche nella fase di affidamento dai singoli Comuni,
impegna il Governo
a chiarire, in via interpretativa, che, i singoli Comuni non capoluogo di provincia, possono continuare a stipulare autonomamente convenzioni con le associazioni di promozione sociale in base all'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con gli organismi di volontariato in base all'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni o le società sportive dilettantistiche in base all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché con le organizzazioni non governative, per i rapporti realizzati negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione.
9/2433/102. Petitti, De Maria, Fabbri.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1987 0049
EUROVOC :comune
lavoro non remunerato
organizzazione non governativa
associazione