ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/081

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: IEZZI IGOR GIANCARLO
Gruppo: LEGA - SALVINI PREMIER
Data firma: 27/02/2020
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BISA INGRID LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
CANTALAMESSA GIANLUCA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
DI MURO FLAVIO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MARCHETTI RICCARDO AUGUSTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
MORRONE JACOPO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
PAOLINI LUCA RODOLFO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
POTENTI MANFREDI LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TATEO ANNA RITA LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020
TURRI ROBERTO LEGA - SALVINI PREMIER 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
DICHIARAZIONE VOTO 27/02/2020
Resoconto IEZZI IGOR GIANCARLO LEGA - SALVINI PREMIER
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 27/02/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
 
PARERE GOVERNO 27/02/2020
Resoconto FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 27/02/2020

DISCUSSIONE IL 27/02/2020

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/081
presentato da
IEZZI Igor Giancarlo
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo recante modifiche alla disciplina in materia di intercettazioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216 emanato sulla base della delega legislativa ai sensi dei commi da 82 a 84 dell'articolo 1 della legge del 23 giugno 2017, n. 103;
   considerato che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, in esame reca modifiche al codice di procedura penale e, in particolare, la lettera e) riforma l'articolo 268 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle operazioni di intercettazione;
   valutato che il nuovo comma 2-bis, come modificato nel corso dell'esame in Senato, stabilisce che il pubblico ministero debba dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini;
   rilevato che per effetto della novella viene quindi meno l'iniziale valutazione discrezionale della polizia giudiziaria nel decidere ciò che debba essere trascritto e annotato per il pubblico ministero e che pertanto il comma 2-ter dell'articolo 268 viene conseguentemente abrogato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, al fine di garantire che nei verbali non siano mai riportate espressioni lesive della reputazione delle persone e che ciò venga disposto con decreto motivato del pubblico ministero.
9/2394/81Iezzi, Bisa, Cantalamessa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.