ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02394/235

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 313 del 27/02/2020
Firmatari
Primo firmatario: TARTAGLIONE ANNAELSA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 27/02/2020


Stato iter:
27/02/2020
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/02/2020
FERRARESI VITTORIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (GIUSTIZIA)
Fasi iter:

NON ACCOLTO IL 27/02/2020

PARERE GOVERNO IL 27/02/2020

RESPINTO IL 27/02/2020

CONCLUSO IL 27/02/2020

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02394/235
presentato da
TARTAGLIONE Annaelsa
testo di
Giovedì 27 febbraio 2020, seduta n. 313

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni;
    ad avviso del presentatore:
    come trasversalmente ed univocamente rilevato da tutti gli operatori del diritto – dall'Avvocatura, alla Magistratura, sino al mondo Accademico – le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, fortemente volute dal Ministro Bonafede, si connotano, unitamente alla riforma della prescrizione, per un approccio caratterizzato da superficialità e addirittura, talora, da dilettantismo per il modo in cui si affrontano materie di tale complessità e rilevanza per i cittadini;
    un simile approccio affonda le proprie radici in quella cultura acriticamente repressiva di cui Bonafede è il paladino, contribuendo, in tal modo, all'attuale imbarbarimento della giustizia e della sua comunicazione;
    una perversa idea di giustizia secondo la quale non esistono innocenti, ma colpevoli che l'hanno fatta franca, una concezione secondo la quale il difensore è una presenza superflua, un interlocutore molesto 0, addirittura, un complice del reo. Quella per cui anche il giudice talvolta è irrilevante, in quanto è sufficiente che la legalità sia garantita dalla parte pubblico ministero;
    un coro di giuristi che, all'unisono, ha evidenziato come il Ministro Bonafede, dopo aver istituzionalizzato l'ergastolo processuale, a braccetto con il Pd, stia oggi consegnando proprio ai pubblici ministeri lo scettro della decisione sulla rilevanza o meno delle intercettazioni, con la conseguenza di una difesa, ancora una volta umiliata ed una compressione di diritti di rilevanza costituzionale ridotti, in ragione di tale interventi, un inutile orpello;
    la riforma Bonafede, oltre a costituire un grave vulnus alla Costituzione, è una riforma intellettualmente prigioniera di un'idea sbagliata, fondata sulla valorizzazione del volto feroce di uno Stato giacobino e giustizialista, colpevolmente ignorante sia del plesso dei principi costituzionali fondanti il procedimento penale, sia degli inviolabili diritti di libertà dei cittadini;
    il decreto-legge all'esame della Camera, interviene in materia di intercettazioni, apportando modifiche disciplina delle intercettazioni – introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017 (cosiddetta riforma Orlando);
    l'articolo 422 del codice di procedura penale prevede che quando il giudice ritiene di non essere in grado di decidere sulla base del materiale di cui dispone dopo le conclusioni indicate dall'articolo 421 del codice di procedura penale, ivi inclusa la documentazione di indagini autonomamente condotte dalle parti, e, quindi, allo stato degli atti ovvero quando il giudice deve valutare la non necessità di ordinare il completamento delle indagini (articolo 421-bis), il giudice può disporre, anche d'ufficio l'assunzione di prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere;
    i poteri istruttori del giudice dell'udienza preliminare si estendono anche ai mezzi di ricerca della prova, come prevede espressamente il comma 4-bis introdotto dal decreto legislativo n. 216 del 2017 il quale richiama le conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite al fascicolo che il giudice dell'udienza preliminare utilizza per decidere circa il vaglio sull'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Il comma 4-bis dell'articolo 422, del quale il decreto-legge in conversione prevede la soppressione – stabilisce che devono applicarsi, in questi casi, purché compatibili, gli articoli 268-ter e 268-quater. Si tratta di una previsione ritenuta a garanzia dell'imputato, anche nella prospettiva dell'opzione esercitabile in funzione della definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di adottare con urgenza ogni necessaria iniziativa legislativa volta a prevedere che l'attività di integrazione istruttoria del giudice dell'udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 422 del codice di procedura penale, non possa avere ad oggetto conversazioni o comunicazioni intercettate e non acquisite.
9/2394/235Tartaglione.