ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02373/001

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 232 del 20/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: LAFORGIA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CIMBRO ELEONORA PARTITO DEMOCRATICO 20/05/2014


Stato iter:
20/05/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 20/05/2014
Resoconto NENCINI RICCARDO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 20/05/2014

ACCOLTO IL 20/05/2014

PARERE GOVERNO IL 20/05/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 20/05/2014

CONCLUSO IL 20/05/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02373/001
presentato da
LAFORGIA Francesco
testo di
Martedì 20 maggio 2014, seduta n. 232

   La Camera,
   premesso che:
    con la sentenza 94 del 2007 la Corte costituzionale ha ridefinito gli ambiti di operatività dell'edilizia residenziale pubblica, a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, stabilisce che la materia dell'edilizia residenziale pubblica si estende su tre livelli normativi;
    il primo livello normativo riguarda la determinazione dell'offerta minima di alloggi destinati a soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti. In tale determinazione – che, qualora esercitata, rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione – si inserisce la fissazione di principi che valgano a garantire l'uniformità dei criteri di assegnazione su tutto il territorio nazionale, secondo quanto prescritto dalla sentenza n. 486 del 1995;
    il secondo livello normativo riguarda la programmazione degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica che ricade nella materia «governo del territorio», ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione come precisato di recente da questa Corte con la sentenza n. 451 del 2006;
    il terzo livello normativo, rientrante nel quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti a opera della legislazione regionale;
    l'ordine del giorno sotto riportato ristabilisce il senso e i principi dell'ERP (e non svende il patrimonio pubblico indiscriminatamente) così come previsti costituzionalmente, L'alienazione del patrimonio è un fatto emergenziale 0 di contingenza, il patrimonio va mantenuto e incrementato realmente e non dismesso, quindi non si intende favorire l'accesso alla proprietà in quanto già il livello è eccessivamente elevato oltre il 76 per cento a livello nazionale, ma non nelle aree urbane ed ad alta tensione abitativa che hanno necessità di alloggi in affitto per giovani coppie, anziani, studenti, famiglie disagiate, immigrati regolari, divorziati, eccetera;
    si ribadisce il concetto teso a «favorire l'offerta minima di alloggi in affitto di edilizia residenziale pubblica per soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti...» nell'ambito del diritto alla casa come diritto inalienabile della persona e della famiglia che senza una abitazione con adeguati standard diventa quasi impossibile esercitare il diritto alla salute, al lavoro, alla sicurezza alla istruzione, allo sviluppo culturale e sociale;
    in questo modo si alienano solo gli alloggi in proprietà mista che impongono costi e non controllo dei bilanci degli IACP comunque denominati, in quanto soggetti a delibere condominiali che magari prevedono opere con costi non programmabili o prevedibili. Infatti al Senato è passato un emendamento secondo il quale il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale; quindi in forza anche di questo emendamento si limita la vendita solo a questo tipo di alloggi. Il ricavato comunque deve andare alla ricostituzione del patrimonio,

impegna il Governo

a favorire l'offerta minima di alloggi in affitto di edilizia residenziale pubblica per soddisfare le esigenze dei ceti meno abbienti procedendo prioritariamente alla vendita del patrimonio dei condomini misti.
9/2373/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Laforgia, Cimbro.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

poverta'

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