Legislatura: 17Seduta di annuncio: 208 del 09/04/2014
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO
Data firma: 09/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FURNARI ALESSANDRO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014 LABRIOLA VINCENZA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014 TACCONI ALESSIO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014 ZACCAGNINI ADRIANO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 09/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 09/04/2014 AMICI SESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 09/04/2014
ACCOLTO IL 09/04/2014
PARERE GOVERNO IL 09/04/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 09/04/2014
CONCLUSO IL 09/04/2014
La Camera,
premesso che:
in sede di conversione del provvedimento recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 per l'elezione dei membri del Parlamento europeo così come modificato dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 si rileva che l'articolo 12 comma 2 prevede che «Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori.»;
il problema non nasce dalla quantità delle firme da raccogliere, ma dalla loro distribuzione interna. Il legislatore del 1979 ha individuato un criterio di proporzionalità facendo riferimento alle circoscrizioni. Infatti ha previsto che bisogna raccogliere almeno 30 mila firme, e non più di 35 mila, in ciascuna delle cinque circoscrizioni, indipendentemente dal diverso numero di abitanti e votanti;
il successivo comma 3 dell'articolo 12 della legge sopra citata prevede inoltre che «I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento del minimo fissato al secondo comma, pena la nullità della lista.»;
il che significa che tanto una regione grande come la Lombardia (9.389.000 abitanti secondo il recente censimento) e una regione piccola come la Valle d'Aosta con poco più di 128.000 abitanti sono considerate alla stessa stregua. In entrambe si devono raccogliere 3 mila firme;
se questo non dovesse accadere la lista non potrebbe partecipare alla competizione elettorale compromettendo in tal modo il diritto alla libera partecipazione alla determinazione della politica nazionale sancito dall'articolo 49 della Costituzione;
sarebbe opportuno che il criterio della proporzionalità facesse riferimento al numero di abitanti di ciascuna regione stabilendo in tal modo soglie diverse,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative dirette a modificare le previsioni dell'articolo 12, secondo e terzo comma al fine di prevedere un criterio di proporzionalità che tenga conto del numero di abitanti per regioni garantendo in tal modo la libera partecipazione di tutti i cittadini organizzati in partiti politici a concorrere a determinare la politica nazionale ed i propri rappresentanti al Parlamento europeo così come previsto dalla nostra Carta costituzionale.
9/2213/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Catalano, Furnari, Labriola, Tacconi, Zaccagnini.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1979 0018
EUROVOC :elezioni europee
revisione della legge
lista elettorale