Legislatura: 16Seduta di annuncio: 141 del 26/02/2009
Primo firmatario: MONAI CARLO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 26/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 26/02/2009 Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI INTERVENTO PARLAMENTARE 26/02/2009 Resoconto MONAI CARLO ITALIA DEI VALORI PARERE GOVERNO 26/02/2009 Resoconto MENIA ROBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
DISCUSSIONE IL 26/02/2009
NON ACCOLTO IL 26/02/2009
PARERE GOVERNO IL 26/02/2009
RESPINTO IL 26/02/2009
CONCLUSO IL 26/02/2009
La Camera,
premesso che:
la gestione dei rifiuti è diventato sempre più un problema di rilevanza nazionale e locale che coinvolge tutti i cittadini, le amministrazioni, le realtà sociali fino alle politiche di gestione del territorio;
sin dall'inizio della legislatura il Governo con più decreti- legge sta affrontando il problema dei rifiuti con molte deroghe e proroghe;
il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, unitamente al decreto ministeriale del 3 agosto 2005 concernente: la definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, individua le norme principali in materia di gestione delle discariche sia per i rifiuti urbani, che industriali;
tali disposizioni contengono specifiche norme per quanto riguarda i criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, definendo nuove limitazioni che, se adottate in alcuni casi, come previsto, a partire dal 1o gennaio 2009, rischiano di rendere nel concreto inaccessibile lo smaltimento nelle discariche di rilevanti flussi di rifiuti quali, ad esempio, fanghi biologici da depurazione, acque reflue urbane, scarti e sovvalli del trattamento dei rifiuti urbani, per i quali, tuttavia, sino ad oggi le discariche hanno rappresentato la più importante soluzione dal punto di vista ambientale più sicura ed a costi adeguati;
la lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 prevede il divieto del conferimento in discarica per i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) 13.000 kJ/kg a partire dal 1o gennaio 2007, scadenza successivamente prorogata al 31 dicembre 2008, così come disposto dal comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17;
il decreto in esame proroga ulteriormente al 31 dicembre 2009 il termine dal quale decorre il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000/kg e reca una disposizione derogatoria transitoria finalizzata a consentire, per un periodo di 12 mesi, l'esclusione dal regime dei rifiuti per le materie, le sostanze e i prodotti secondari stoccati presso gli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti in base alle vigenti norme ambientali, che effettuano una o più delle operazioni di recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata urbana o da raccolte dedicate di rifiuti speciali recuperabili in carta e cartone, vetro, plastica e legno;
l'applicazione dei nuovi criteri di ammissione dei rifiuti in discarica unitamente alle disposizioni che introducono la decorrenza delle scadenze, rischiano di generare notevoli difficoltà per gli imprenditori del settore, per lo smaltimento dei rifiuti, sia in termini di costi aggiuntivi che di logistica, con il rischio di creare rilevanti disparità operative e gestionali da regione a regione,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a dare un seguito effettivo alle norme nazionali e comunitarie, al fine di non ricorrere frequentemente all'istituto della deroga e della proroga;
ad intervenire non tramite decreti-legge disomogenei e non esaustivi, ma predisponendo una normativa certa, organica e duratura sulla gestione del ciclo integrato.
9/2206/57. Monai.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DL 2003 0036, L 2007 0017
EUROVOC :applicazione del diritto comunitario
applicazione della legge
deposito dei rifiuti
gestione dei rifiuti