Legislatura: 16Seduta di annuncio: 136 del 19/02/2009
Primo firmatario: CENNI SUSANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 19/02/2009
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 LUSETTI RENZO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 MARROCU SIRO PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 PEPE MARIO (PD) PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009 TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 19/02/2009
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 19/02/2009 GIORGETTI ALBERTO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 24/02/2009 Resoconto CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 19/02/2009
PARERE GOVERNO IL 19/02/2009
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 19/02/2009
DISCUSSIONE IL 24/02/2009
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 24/02/2009
CONCLUSO IL 24/02/2009
La Camera,
premesso che:
la conversione in legge del decreto-legge in esame avrebbe potuto, ad avviso dei presentatori, rappresentare lo strumento per fornire risposte concrete ai problemi di comparti dell'agricoltura e della pesca che attendono una soluzione;
al contrario questa occasione non è stata utilizzata dal Governo per definire le opportune politiche economiche di sostegno per il settore primario ormai in crisi strutturale;
permane da parte del Governo una sostanziale e reiterata disattenzione verso i problemi della agricoltura e della pesca che si è concretizzata nei provvedimenti sin qui approvati in tagli rilevanti o in misure di scarsa efficacia;
a titolo esemplificativo citiamo la manovra Finanziaria 2009, che reca i tagli più consistenti alle missioni di spesa relative all'agricoltura, alle politiche agroalimentari e alla pesca nell'ordine del 25 per cento sulla spesa corrente e del 40 per cento sulle spese di investimento;
il decreto-legge in esame non solo non offre soluzioni concrete ai problemi dei comparti dell'agricoltura e della pesca ma abroga alcune misure positive che grazie all'azione incisiva del gruppo PD nella Commissione agricoltura e nell'aula parlamentare erano state inserite nel sulla competitività nel settore agroalimentari (decreto-legge n.171 del 2008) relative al beneficio del canone ricognitorio ed alla chiusura del contenzioso Inps in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo;
il citato decreto n.171, aveva esteso il canone agevolato «a titolo ricognitorio»concesso alle cooperative e ai consorzi di pescatori anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese;
la norma aveva efficacia retroattiva e tale agevolazione si applicava a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, quindi, di fatto, il regime agevolativo sui canoni veniva applicato agli ultimi quattro anni di esercizio di tali imprese;
il Governo ha varato il decreto-legge in esame di «Proroga dei termini» che ha soppresso tali norme di agevolazione (l'articolo 4-quater della Legge 205) il 30 dicembre: lo stesso giorno in cui la legge di conversione del decreto n. 171, che conteneva le norme in questione (frutto di un lavoro comune tra maggioranza e opposizione), è stata promulgata;
il canone a titolo ricognitorio per le cooperative e i consorzi di pescatori è un canone demaniale di particolare favore: prevede infatti che i pescatori, per l'esercizio delle proprie attività in aree e fabbricati sul demanio marittimo, debbano corrispondere un canone annuo di sole lire 1.000, a titolo ricognitorio; è previsto, per le cooperative e i consorzi di pescatori, anche l'esonero delle domande e degli atti relativi alla concessione dalle tasse di registro e bollo, a condizione che le società cooperative assumano l'obbligo di rimborsare o pagare le imposte e sovrimposte ed ogni altro tributo o contributo fondiario o consorziale dovuti, nonché si assumano l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati così agevolati;
il decreto in esame ha abrogato anche l'articolo 4-septiesdecies della legge 205, promulgata il 30 dicembre 2008;
il decreto n. 171 del 2008, appena convertito dalla legge n.205 del 30 dicembre 2008, con l'articolo 4-septiesdecies aveva introdotto un'interpretazione autentica dell'articolo 2, commi 506-507 della Finanziaria 2008 in materia di definizione di contenziosi con l'INPS;
l'interpretazione autentica della legge n.205 prevedeva l'applicazione del regime di maggior favore introdotto dalla Finanziaria dell'anno scorso per accelerare la chiusura dei contenziosi con l'INPS non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito fossero ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato;
questa norma della Finanziaria 2008, per favorire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, autorizzava l'INPS a definire tali contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnassero al pagamento integrale dei contributi oggetto di contenzioso, senza sanzioni;
la chiusura dei contenziosi sugli sgravi contributivi all'agricoltura è un'annosa questione su cui si è più volte intervenuti poiché non è mai stata risolta definitivamente e la norma introdotta dalla legge n.205 del 2008, con l'articolo 4-septiesdecies, ora abrogato, contribuiva a risolvere la questione, estendendo la possibilità di definizione in via stragiudiziale ai procedimenti, anche conclusi, iniziati entro il 31 dicembre 2007,
impegna il Governo
a valutare attentamente gli effetti applicativi e le conseguenze derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare le misure di cui all'articolo 4-quater e 4-septiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008.
9/2198/100.Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.
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