ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/02149/031

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 189 del 13/03/2014
Firmatari
Primo firmatario: PRODANI ARIS
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 13/03/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DALL'OSSO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 13/03/2014
DI VITA GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 13/03/2014


Stato iter:
13/03/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 13/03/2014
ALFANO GIOACCHINO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (DIFESA)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 13/03/2014

PARERE GOVERNO IL 13/03/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 13/03/2014

CONCLUSO IL 13/03/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/02149/031
presentato da
PRODANI Aris
testo di
Giovedì 13 marzo 2014, seduta n. 189

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame reca talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame;
    a tal fine, il comma 1 dispone che vengano applicate le disposizioni dettate dall'articolo 3, commi da 1, alinea, a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152;
    il comma 2 dell'articolo 5 del decreto stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, con riferimento al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 (come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2003) che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero, sia corrisposta nelle seguenti misure: a) 98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti; b) nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;
    in entrambi i casi, le suddette misure retributive vanno calcolate sulla base della diaria prevista per il Paese di destinazione dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003;
    per il personale che partecipa a talune specifiche missioni (anche ISAF) il comma 3 dell'articolo 5 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003;
    in riferimento al comma 3 occorre segnalare che le missioni indicate nell'elenco, quali soggette ad una base di calcolo differente da quella citata, sono numerose;
    in particolare la lettera a) del summenzionato comma 3, dispone che nell'ambito delle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, il personale distaccato a Tampa (Florida, Stati Uniti) percepisce la stessa diaria di quello destinato al servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat. Allo stesso modo, la lettera e) del medesimo comma, prevede che nell'ambito della missione EUBAM Libya, il personale impiegato a Malta riceva la stessa diaria prevista con riferimento al personale distaccato in Libia, pur trovandosi ad operare in contesti profondamente diversi;
    il comma 4, analogamente alla disposizioni di cui al comma precedente, introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell'Unione europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale appartenente ai Nuclei militari di protezione (NMP) della Marina di cui all'articolo 5 del decreto-legge di proroga delle missioni internazionali n. 107 del 2011;
    al riguardo delle indennità del personale che partecipa alle missioni internazionali – come peraltro segnalato dal senatore Tonini nella seduta di incardinamento del provvedimento in esame nelle commissioni competenti, nonché come attenzionato da diversi senatori – risulterebbero delle significative differenze tra il trattamento economico del personale appartenente al Ministero degli affari esteri e di quello della difesa;
    tra le tante disposizioni a cui si rinvia tramite l'articolo in commento, vi sono norme la cui attuazione è oggettivamente troppo complessa, quando non troppo particolaristica ed escludente di talune categorie di personale;
    nel dettaglio – e come citato dalla nota del Servizio studi del Senato alla pagina 40 – ai sensi del regio decreto n. 1345 del 1926 «ai militari che prestano servizio di volo in aeronautica (...) dichiarati permanentemente inabili (...) è concesso un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura in cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo»;
    sempre la citata nota di commento, riporta analoga disposizione relativa ai «casi di infermità contratta in servizio», citando il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393. Detto decreto prevede una tutela per il personale in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali e contragga infermità idonee a divenire causa di inabilità, possa essere trattenuto alle armi con rafferme annuali, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della causa di servizio. Il periodo di ricovero (...) fino alla completa guarigione (...) non è computato nell'aspettativa...»;
    le disposizioni richiamate nell'articolo in commento nonché nelle premesse del presente atto d'indirizzo, siano datate, numerose, troppo spesso derogatorie nella loro interoperabilità,

impegna il Governo

a porre in essere ogni opportuna azione, anche per tramite di iniziative legislative ad hoc, volte a verificare l'eventuale sussistenza delle questioni sollevate in premessa e, se del caso, intervenire nel contesto dei lavori di predisposizione della cosiddetta legge quadro, attualmente all'esame della Camera dei deputati.
9/2149/31Prodani, Dall'Osso, Di Vita.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2000 0393

EUROVOC :

missione d'inchiesta

legge quadro

personale di servizio