ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/041

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/01/2014


Stato iter:
28/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014

CONCLUSO IL 28/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/041
presentato da
CAUSI Marco
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    a norma dell'articolo 4, comma 5, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento né direttamente né indirettamente; conseguentemente alle quote in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia;
    il comma 6-bis), del medesimo articolo 4, introduce l'obbligo, per la Banca d'Italia, di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale;
    l'articolo 6, comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame ed esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario;
    in particolare, a norma della lettera c) del medesimo comma 5, lo Statuto deve prevedere un periodo di adeguamento – non superiore a 36 mesi – durante il quale, per le quote di partecipazione eccedenti la soglia del 3 per cento del capitale non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti i relativi dividendi. Tale periodo di adeguamento decorre dal completamento dell'aumento di capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro disposto dall'articolo 4, comma 2,

impegna il Governo

dopo il primo anno di applicazione delle norme sulla rivalutazione delle quote di capitale della Banca d'Italia e successivamente alla presentazione della prima relazione annuale della Banca d'Italia sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale, prevista al comma 6-bis dell'articolo 4, a valutare l'opportunità di ridurre il termine di 36 mesi previsto al comma 5, lettera c), dell'articolo 6, concernente il periodo di adeguamento delle quote di partecipazione eccedenti la soglia di partecipazione indicata al comma 5 dell'articolo 4.
9/1941/41Causi.

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )

EUROVOC :

banca

svalutazione del capitale