Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: CAUSI MARCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
a norma dell'articolo 4, comma 5, ciascun partecipante non può possedere una quota di capitale superiore al 3 per cento né direttamente né indirettamente; conseguentemente alle quote in eccesso non spetta il diritto di voto e i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia;
il comma 6-bis), del medesimo articolo 4, introduce l'obbligo, per la Banca d'Italia, di riferire annualmente alle Camere sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale;
l'articolo 6, comma 5 prevede l'adeguamento dello Statuto della Banca d'Italia alle disposizioni introdotte dal testo in esame ed esplicita una serie di principi direttivi da tenere in considerazione per l'adeguamento statutario;
in particolare, a norma della lettera c) del medesimo comma 5, lo Statuto deve prevedere un periodo di adeguamento – non superiore a 36 mesi – durante il quale, per le quote di partecipazione eccedenti la soglia del 3 per cento del capitale non spetta il diritto di voto, ma sono riconosciuti i relativi dividendi. Tale periodo di adeguamento decorre dal completamento dell'aumento di capitale all'importo di 7,5 miliardi di euro disposto dall'articolo 4, comma 2,
impegna il Governo
dopo il primo anno di applicazione delle norme sulla rivalutazione delle quote di capitale della Banca d'Italia e successivamente alla presentazione della prima relazione annuale della Banca d'Italia sulle operazioni di partecipazione al proprio capitale, prevista al comma 6-bis dell'articolo 4, a valutare l'opportunità di ridurre il termine di 36 mesi previsto al comma 5, lettera c), dell'articolo 6, concernente il periodo di adeguamento delle quote di partecipazione eccedenti la soglia di partecipazione indicata al comma 5 dell'articolo 4.
9/1941/41. Causi.
SIGLA O DENOMINAZIONE:BANCA D'ITALIA ( BANKITALIA )
EUROVOC :banca
svalutazione del capitale