Legislatura: 17Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Primo firmatario: FARINA DANIELE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BOCCADUTRI SERGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014 MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 27/01/2014 BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/01/2014
PARERE GOVERNO IL 27/01/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014
CONCLUSO IL 28/01/2014
La Camera,
premesso che:
l'articolo 4, comma 6, prevede che la Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5 (il 3 per cento), possa acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime;
tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore (al quale partecipano gli istituti di credito che partecipano al capitale) ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4;
con riferimento alle norme che consentono alla Banca d'Italia di effettuare operazioni di acquisto temporaneo di quote di partecipazione al suo capitale, la BCE ha preso atto che tali operazioni di acquisto possono comportare un trasferimento di risorse finanziarie agli azionisti, raccomandando pertanto che esse, per quanto di carattere temporaneo, siano conformi a tutte le pertinenti normative dell'Unione;
vi potrà dunque essere un ritorno immediato di disponibilità finanziarie per le banche, ed in particolare per Banca Intesa e Unicredit, utilissimo per loro in questa fase di regole più severe in termini di solidità patrimoniale dei bilanci e di stress test;
in sostanza, la Bce richiama l'attenzione sul potenziale costo, a carico della banca centrale, di quelle operazioni a favore dei suoi azionisti;
la Bce non quantifica questo costo, ma naturalmente, il costo effettivo dipenderà dalle decisioni del Consiglio superiore della Banca d'Italia. Si può solo indicare una forchetta, che va da un minimo pari a zero, qualora il Consiglio decidesse di non fare alcuna operazione di riacquisto, a un massimo indicato pari a 4.192,5 milioni, praticamente il 55,9 per cento del capitale della Banca;
tale importo massimo è stato calcolato moltiplicando le quote di capitale che devono essere cedute da alcuni azionisti della Banca d'Italia (in pratica le partecipazioni in eccesso rispetto alla soglia del 3 per cento) per il valore nominale del capitale della Banca, che rappresenta il prezzo massimo d'acquisto da parte della Banca d'Italia;
con tale prezzo massimo Banca Intesa S. Paolo incasserebbe 2.047,5 milioni, Unicredit 1.432,5 milioni, le Generali 247,5 milioni, la Cassa di risparmio di Bologna 240 milioni, Carige 75 milioni, mentre l'Inps otterrebbe 150 milioni;
si tratta, dunque di importi rilevanti, che sommano a un totale di quasi 4.2 miliardi di euro, corrispondente a quasi il 56 per cento del capitale della Banca;
malgrado che il citato comma 6 preveda «modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo», si doveva evitare di introdurre una discrezionalità, il cui esercizio potrebbe esporre la banca centrale al rischio di acquistare le proprie quote a un prezzo superiore a quello al quale le dovrà rivendere in un momento successivo;
lo stesso decreto prevede che le quote eccedenti siano «sterilizzate»: private del diritto di voto e di ricevere dividendi (dopo un periodo transitorio di ben 36 mesi);
il comma 6-bis dell'articolo 4, prevede che la Banca d'Italia riferisca annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dall'articolo 4,
impegna il Governo
ad inviare al Parlamento in occasione della trasmissione da parte della Banca d'Italia della relazione di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto in esame, le proprie valutazioni sui risultati conseguiti in ordine alle disposizioni di cui al comma 6 del medesimo articolo in merito all'acquisto temporaneo di proprie quote azionarie da parte dell'istituto, e le eventuali misure correttive anche legislative che l'Esecutivo intende assumere in proposito.
9/1941/24. Daniele Farina, Boccadutri, Paglia, Melilla.
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