ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/166

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: MANNINO CLAUDIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/01/2014


Stato iter:
29/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
PARERE GOVERNO 28/01/2014
Resoconto BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
DICHIARAZIONE VOTO 29/01/2014
Resoconto MUCCI MARA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/01/2014

PARERE RIMESSO ALL'ASSEMBLEA IL 28/01/2014

PARERE GOVERNO IL 28/01/2014

DISCUSSIONE IL 29/01/2014

RESPINTO IL 29/01/2014

CONCLUSO IL 29/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/166
presentato da
MANNINO Claudia
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge 30 in esame, all'articolo 3, disposizioni in materia di immobili pubblici;
    l'articolo 3, al comma 2-quater, prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proceda all'individuazione – nell'ambito dei beni demaniali e di quelli facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 210 – dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
    l'articolo 3, al comma 2-quinquies, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, proceda all'individuazione – nell'ambito dei beni demaniali e di quelli facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile di cui alla legge 23 novembre 2001, n. 210 – dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti finalizzati all'istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge quadro in materia di aree protette, o all'integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite;
    l'articolo 3, al comma 2-sexies prevede che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comunicano l'avvio dei procedimenti, di cui ai richiamati commi 2-quater e 2-quinquies, all'Agenzia del demanio che entro e non oltre due mesi dal ricevimento della comunicazione procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione;
    l'articolo 3, ai commi 2-quater e 2-quinquies, stabilisce che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procedono all'individuazione dei beni da sottoporre a tutela – dei quali deve essere mantenuta la proprietà dello Stato – anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi,

impegna il Governo:

   affinché nell'ambito dei procedimenti – di cui all'articolo 3, commi 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge in esame – finalizzati all'individuazione, da parte dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei beni da sottoporre a tutela dei quali deve essere mantenuta la proprietà dello Stato, la consultazione con le regioni, gli enti locali e le associazioni portatrici di interessi diffusi e con le comunità interessate avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica, con modalità da definire in modo analogo a quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 24;
   affinché dell'avvio dei procedimenti, di cui all'articolo 3, commi 2-quater e 2-quinquies del decreto-legge in esame finalizzati all'individuazione dei beni da sottoporre a tutela dei quali deve essere mantenuta la proprietà dello Stato, da parte dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare venga data notizia a mezzo stampa e sul sito web dei Ministeri competenti e di tutte le regioni italiane, con l'indicazione dei modi e dei termini per la presentazione, da parte di chiunque, di osservazioni e proposte.
9/1941/166Mannino.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

turismo

zona protetta