ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01941/010

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 160 del 27/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: COSTANTINO CELESTE
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 27/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LAVAGNO FABIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 27/01/2014


Stato iter:
28/01/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 27/01/2014
BARETTA PIER PAOLO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

ACCOLTO COME RACCOMANDAZIONE IL 27/01/2014

PARERE GOVERNO IL 27/01/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/01/2014

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 28/01/2014

CONCLUSO IL 28/01/2014

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01941/010
presentato da
COSTANTINO Celeste
testo di
Martedì 28 gennaio 2014, seduta n. 161

   La Camera,
   premesso che:
    i comuni hanno facoltà di deliberare con regolamento riguardo ad alcune fattispecie agevolative, facoltà che di fatto comportano trattamenti differenti tra contribuenti sul territorio nazionale come per esempio: differenti aliquote agevolate per abitazioni principali, equiparazione alla prima casa dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, introduzione di fasce Isee di esenzione per i redditi minimi ed applicazione per le fasce superiori di principi di progressività, e altro;
    l'imposta sugli immobili IMU si applica anche sugli immobili in comodato d'uso. Il decreto-legge n. 201 del 2011, nell'introdurre in via sperimentale l'imposta ha cancellato la disposizione (il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) che consentiva, nell'ambito della disciplina della vecchia ICI di assimilare all'abitazione principale gli immobili concessi ad uso gratuito ai familiari;
    infatti il Ministero dell'economia e delle finanze con propria circolare ha definito ai fini Imu l'abitazione principale come l'immobile nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente, definizione questa che non integra in sé la norma prevista dalla disciplina sull'Ici che comprende al suo interno una quantità enorme di rapporti di comodato di fatto e che caratterizzano i rapporti interni al gruppo familiare e parentale;
    la suddetta tipologia di immobili è considerata imponibile come seconda casa e soggetta ad aliquota ordinaria, e non può beneficiare né delle detrazioni per l'abitazione principale, né della riduzione di aliquota. La normativa prevede invece che l'eventuale regime di favore può essere deliberato dai singoli comuni nell'ambito della potestà regolamentare loro riconosciuta, contribuendo in tal modo a determinare una disparità di trattamento tributario sul territorio nazionale rispetto ad un utilizzo particolare dell'immobile;
    sono sempre più numerosi coloro che ricorrono al notaio per costituire un diritto di abitazione, o per provvedere alla cessione o donazione dell'usufrutto anche temporaneo a favore del figlio o del nipote e viceversa, anche al fine di attuare il trasferimento di soggettività dell'imposta dal comodante al comodatario, vanificando a volte, in tal modo, lo spirito solidaristico che c’è alla base dell'atto di liberalità tra parenti in linea retta,

impegna il Governo

ad emanare una norma che equipari l'immobile concesso in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado che la occupano a titolo di abitazione principale, alle fattispecie di immobili contemplate all'articolo 1, lettere a), b) e c) del provvedimento.
9/1941/10Costantino, Lavagno, Paglia.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

imposta locale

residenza secondaria