Legislatura: 18Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Primo firmatario: SAVINO ELVIRA
Gruppo: FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 06/02/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BENIGNI STEFANO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 GIACOMONI SESTINO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 NEVI RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 MARTINO ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 ANGELUCCI ANTONIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 BARATTO RAFFAELE FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 CATTANEO ALESSANDRO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 BIGNAMI GALEAZZO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 MANDELLI ANDREA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 PRESTIGIACOMO STEFANIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 OCCHIUTO ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 D'ETTORE FELICE MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 CANNIZZARO FRANCESCO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 PELLA ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 D'ATTIS MAURO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 BARELLI PAOLO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 PORCHIETTO CLAUDIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 FIORINI BENEDETTA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 SQUERI LUCA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 CARRARA MAURIZIO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 DELLA FRERA GUIDO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019 POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/02/2019 GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
NON ACCOLTO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RESPINTO IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame all'articolo 1-bis reca disposizioni in materia di cedolare secca;
la legge che ha introdotto la cedolare secca, legge n. 431 del 9 dicembre 1998, all'articolo 2 , commi 1 e 3, utilizza il termine contratti «rinnovati» per un altro periodo quando tratta della prima scadenza dei contratti (4+4 o 3+2). In pratica se non si verificano alcune condizioni i contratti proseguono per altri 4 o 2 anni. Ancora, trascorsi gli altri 4 o 2 anni, gli stessi contratti si «rinnovano» alle stesse condizioni o a nuove condizioni. Solo al comma 4 inizia la confusione dei termini e si legge: «Alla prima scadenza (nel caso di specie i 3 anni) il contratto è prorogato di diritto per due anni. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo» ovvero raccomandate etc., se non lo fa l'articolo recita: «In mancanza di comunicazioni il contratto è rinnovato tacitamente». Non ci sarebbe problema se non fosse intervenuto l'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23 a cui il decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016 n. 225 non avesse modificato il testo del comma 3 sostituendo alla chiara espressione «risoluzione del contratto» il termine: «proroga, anche tacita». Se ciò non bastasse aumentando la sanzione da euro 67,00 ad euro 100,00. Si è aggiunta, poi, la risoluzione n. 115/E del 1o settembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate che, nell'esempio riportato nel sito alla voce PROROGA, fa chiaramente capire che quello che la legge chiama «rinnovo» per essa è sinonimo di «proroga». Con ciò buggerando il povero contribuente a cui accollare un altro onere, una altra spesa, ma ciò che più importa un'altra sanzione, interessi ed a buon bisogno spese di notifica,
impegna il Governo
ad adottare ogni iniziativa normativa volta a chiarire che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, deve interpretarsi nel senso che, la proroga sussiste solo nel caso in cui non sia previsto, contrattualmente o per legge, il tacito rinnovo.
9/1550/72. Elvira Savino, Benigni, Giacomoni, Nevi, Martino, Angelucci, Baratto, Cattaneo, Bignami, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, D'Attis, Paolo Russo, Barelli, Porchietto, Fiorini, Squeri, Carrara, Della Frera, Polidori.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contratto
risoluzione di contratto
risoluzione