Legislatura: 18Seduta di annuncio: 121 del 06/02/2019
Primo firmatario: DE LUCA PIERO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/02/2019
Partecipanti allo svolgimento/discussione PARERE GOVERNO 06/02/2019 GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) GALLI DARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) DICHIARAZIONE VOTO 06/02/2019 Resoconto DE LUCA PIERO PARTITO DEMOCRATICO
INVITO AL RITIRO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
DISCUSSIONE IL 06/02/2019
NON ACCOLTO IL 06/02/2019
PARERE GOVERNO IL 06/02/2019
RESPINTO IL 06/02/2019
CONCLUSO IL 06/02/2019
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3-ter modifica alcune agevolazioni e procedure semplificate valevoli per le imprese operanti nella cosiddetta zona economica speciale (ZES);
inoltre, anche le imprese che operano nella zona logistica semplificata (ZLS) possano usufruire di tali procedure semplificate;
la lettera a-sexies) del comma 1, consente di istituire nelle ZES aree doganali intercluse ai sensi del Codice doganale europeo. Tali aree consentono di operare, per le merci importate e da esportare, in regime di sospensione dell'IVA. La perimetrazione di dette aree doganali è proposta da ciascun Comitato di indirizzo o Regione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, ed è e approvata con decreto direttoriale dell'Agenzia delle dogane territorialmente competente, adottato entro trenta giorni dalla proposta;
sarebbe più opportuno, tuttavia, prevedere un ruolo attivo delle regioni in questo processo,
impegna il Governo
a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad affidare alle Regioni la perimetrazione delle Zone doganali intercluse.
9/1550/24. De Luca.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto comunitario
regime doganale comunitario
dogana