ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01386/110

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 40 del 22/07/2008
Firmatari
Primo firmatario: BARBARESCHI LUCA GIORGIO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 22/07/2008


Stato iter:
23/07/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 23/07/2008
VEGAS GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/07/2008

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 23/07/2008

ACCOLTO IL 23/07/2008

PARERE GOVERNO IL 23/07/2008

RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 23/07/2008

CONCLUSO IL 23/07/2008

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/1386/110
presentato da
LUCA GIORGIO BARBARESCHI
testo di
mercoledì 23 luglio 2008, seduta n.041

La Camera,
premesso che:
l'articolo 2 del decreto-legge in esame mira a conseguire l'obiettivo dello sviluppo delle reti di comunicazione di nuova generazione, che consentono la diffusione della larga e larghissima banda sul territorio nazionale con evidenti riflessi sull'economia e sulla crescita del Paese;
si prevede, in particolare, che gli interventi di installazione di reti ed impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sulle infrastrutture civili già esistenti di proprietà pubblica o in regime di concessione pubblica, siano realizzabili mediante denuncia di inizio attività e senza alcun onere da parte dell'operatore della comunicazione;
le regole europee in materia di telecomunicazioni non prevedono, come per le autostrade, un meccanismo di «concessioni», ma, al fine di realizzare le priorità proprie del provvedimento, quali la crescita del tasso di incremento del PIL, sarebbe opportuno sia regolamentare la materia delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga, sia disporre che tale posa nei cavidotti avvenga solo con un corrispondente costo di licenza e una relativa procedura e non invece senza oneri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative recanti una disciplina finalizzata alla celere realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica a banda larga al fine di sviluppare un sistema di reti aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie e, in particolare, a regolamentare le modalità di utilizzazione da parte degli operatori della comunicazione delle infrastrutture civili già esistenti, disponendo che la relativa posa della fibra nei cavidotti avvenga solo in modo regolamentato o a fronte del pagamento di un corrispettivo.
9/1386/110. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbareschi.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

costruzione stradale

diritto comunitario

diritto territoriale

elettronica

norma europea

norme giuridiche sulla concorrenza

prodotto interno lordo

proprieta' pubblica