ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01346/127

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 91 del 27/11/2018
Firmatari
Primo firmatario: ANNIBALI LUCIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 27/11/2018


Stato iter:
28/11/2018
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/11/2018
Resoconto ANNIBALI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 28/11/2018
Resoconto MOLTENI NICOLA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/11/2018

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2018

PROPOSTA RIFORMULAZIONE IL 28/11/2018

DISCUSSIONE IL 28/11/2018

RITIRATO IL 28/11/2018

CONCLUSO IL 28/11/2018

Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01346/127
presentato da
ANNIBALI Lucia
testo presentato
Martedì 27 novembre 2018
modificato
Mercoledì 28 novembre 2018, seduta n. 92

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi, intervenendo sull'articolo 160 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Tale disposizione, nella formulazione vigente prima del decreto-legge, prevedeva che i cancellieri delle preture, dei tribunali e delle corti di appello avevano l'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo delle sentenze di condanne irrevocabili a pene detentive, al questore della provincia di residenza o di ultima dimora del condannato;
    come evidenziato anche dal parere del Consiglio Superiore della magistratura reso sul decreto in esame, espresso ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 24 marzo del 1958, la norma, così come formulata, dà luogo ad incertezze interpretative che ne renderanno l'applicazione non agevole e gravosa per le cancellerie (individuazione del Questore cui devono essere trasmessi gli atti, quello dell'ultima dimora del condannato, individuazione della Questura destinataria dei provvedimenti, non essendo chiari i criteri);
    la legge n. 119 del 2013, la cosiddetta legge contro il femminicidio e la violenza sulle donne, con l'articolo 282-quater, ha previsto che quando l'imputato si sottopone positivamente ad un programma di prevenzione della violenza, organizzato dai servizi socio – assistenziali del territorio, il responsabile del servizio che da comunicazione al Pubblico ministero e al giudice ai fini della valutazione ai sensi dell'articolo 299, comma 2;
    questo tipo di intervento rientra nella logica della prevenzione tramite il contenimento del tasso di recidiva per la sicurezza delle donne e in generale delle vittime di reati violenti;
    inoltre, per le donne vittime di violenza, appare importante, anche in fase di esecuzione della pena, essere informate sullo stato detentivo dell'aggressore, facendo ricorso alle previsioni dell'articolo 90-ter del codice di procedura penale in materia di informazioni alla vittima vulnerabile, informazioni che adesso necessitano dell'intervento dell'avvocato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a considerare di favorire l'adozione di misure normative atte a introdurre l'obbligo d'ufficio in merito all'informazione di cui in premessa per il giudice e per qualsiasi fase del giudizio ivi compresa la fase dell'esecuzione, al fine di costituire un ulteriore passo a presidio della tutela delle vittime vulnerabili sempre nel solco dell'attuazione della Direttiva del 2012/29/Ue.
9/1346/127Annibali.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

aiuto alle vittime

applicazione del diritto comunitario

vittima