Legislatura: 17Seduta di annuncio: 38 del 21/06/2013
Primo firmatario: BALDASSARRE MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 21/06/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma COLLETTI ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013 VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013 DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 21/06/2013 MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 21/06/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione DICHIARAZIONE GOVERNO 21/06/2013 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 21/06/2013 Resoconto VACCA GIANLUCA MOVIMENTO 5 STELLE PARERE GOVERNO 21/06/2013 Resoconto DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
DISCUSSIONE IL 21/06/2013
NON ACCOLTO IL 21/06/2013
PARERE GOVERNO IL 21/06/2013
RESPINTO IL 21/06/2013
CONCLUSO IL 21/06/2013
La Camera,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali e altro;
premesso che:
il decreto legge n. 43 ha la finalità di contrastare le emergenze ambientali e tutelare i cittadini residenti nelle zone maggiormente esposte ai rischi di calamità naturali o sinistri;
nessuna norma del provvedimento riguarda la difesa del paesaggio e la riduzione del rischio cui sono esposte le zone costiere e marine abruzzesi interessate dalle attività di prospezione, coltivazione e trasporto di idrocarburi;
considerato che:
l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «Decreto Sviluppo») pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11 agosto 2012 ha modificato l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale», ed in particolare ha rideterminato l'oggetto della disciplina del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
le modifiche apportate all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 consentono le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 per procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
il territorio della costa teatina, e quello dell'intera regione Abruzzo, è caratterizzato dalla presenza di tre parchi nazionali ed uno regionale, oltre che di una zona costiera molto suggestiva e che tali caratteristiche territoriali hanno permesso un forte sviluppo del turismo, dell'artigianato, della pesca, dell'agroalimentare e di tutte le attività indotte e connesse; la concessione di coltivazione di idrocarburi potrebbe causare gravi motivi di pregiudizio rispetto situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale;
l'economia abruzzese è stata fortemente penalizzata dalle conseguenze del sisma che ha colpito il territorio aquilano ed è pertanto necessario evitare nuovi danni ambientali in grado di compromettere le attività produttive della regione,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative per modificare l'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo alle attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, ripristinando il divieto di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare entro le 12 miglia anche per i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;
a bloccare tutti i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi salvati e riattivati per effetto dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «Decreto Sviluppo»);
a bloccare tutti i titoli abilitativi già rilasciati prima del 26 agosto 2010 salvati dall'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto «Decreto Sviluppo») pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9/1197/55. Baldassarre, Colletti, Vacca, Del Grosso, Melilla.
EUROVOC :idrocarburo
disastro naturale
licenza edilizia
protezione del paesaggio
regione costiera
parco nazionale