Legislatura: 16Seduta di annuncio: 24 del 26/06/2008
Primo firmatario: SERVODIO GIUSEPPINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/06/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 AGOSTINI LUCIANO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 CENNI SUSANNA PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 CUOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 DAL MORO GIAN PIETRO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 PEPE MARIO (MISTO) POPOLO DELLA LIBERTA' 26/06/2008 SANI LUCA PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 TRAPPOLINO CARLO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 D'IPPOLITO VITALE IDA POPOLO DELLA LIBERTA' 26/06/2008 DE CAMILLIS SABRINA POPOLO DELLA LIBERTA' 26/06/2008 CASTIELLO GIUSEPPINA POPOLO DELLA LIBERTA' 26/06/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO PARLAMENTARE 26/06/2008 Resoconto SERVODIO GIUSEPPINA PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 26/06/2008 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/06/2008
DISCUSSIONE IL 26/06/2008
ACCOLTO IL 26/06/2008
PARERE GOVERNO IL 26/06/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/06/2008
CONCLUSO IL 26/06/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede che i soggetti che abbiano acceso un mutuo a tasso variabile per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto possano chiedere alle banche e agli intermediari finanziari, che aderiranno ad una convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, la rinegoziazione del mutuo, al fine di ridurre l'importo delle rate, che rimane fisso per tutta la durata dell'ammortamento, con l'applicazione di un tasso pari a quello risultante dalla media dei tassi applicabili nel 2006;
nel medesimo articolo si dispone che l'eccedenza rispetto alle rate determinate in base ai parametri contenuti nel contratto di mutuo originario viene imputata in un conto di finanziamento accessorio per essere rimborsata dopo la scadenza del contratto di mutuo originario, con rate di importo fisso uguale a quello delle rate del mutuo rinegoziato; questo implica che eventuali differenziali di rata a favore del mutuatario, concorrono ad abbattere le poste a debito imputate sul conto accessorio;
la rinegoziazione di cui all'articolo 3 consente l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, che implica il pagamento, per il mutuatario, di una somma totale più elevata in termini di interessi da corrispondere alla banca o all'intermediario finanziario;
considerato che:
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella segnalazione del 27 maggio 2008 a Governo e Parlamento sul decreto-legge n. 93 del 2008, ha formulato alcune osservazioni in merito all'articolo 3 del provvedimento;
valutato che:
l'Autorità ha auspicato che il Parlamento, il Governo e le Autorità competenti, nonché gli operatori direttamente coinvolti (le banche e gli intermediari finanziari) tengano in adeguata considerazione tali osservazioni, per tutelare e promuovere nella maniera più efficace e opportuna la concorrenza in un settore, quello del credito, di primaria rilevanza, non solo per le famiglie, ma anche per l'economia nazionale, e per le attività produttive, in particolare per il settore agricolo;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a:
integrare espressamente la convenzione ABI-Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di prevedere che la rinegoziazione, con l'allungamento del periodo di restituzione del finanziamento originario a fronte della conversione della rata variabile in rata di importo fisso di minore entità, si applichi anche al settore agricolo;
specificare, nella medesima convenzione, le modalità e i criteri di rinegoziazione e riscadenzamento dei mutui, anche di quelli agevolati, contratti per il ripianamento delle passività onerose, per le trasformazioni fondiarie, per l'acquisto di terreni a destinazione agricola e e di fabbricati rurali contratti da aziende agricole e da singoli imprenditori agricoli titolari delle aziende stesse.
9/1185/32
(Testo modificato nel corso della seduta). Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino, D'Ippolito, De Camillis, Castiello.
SIGLA O DENOMINAZIONE:DECRETO LEGGE 2008 0093, DL 1992 0504
EUROVOC :azienda agricola
banca
concorrenza
contratto
economia nazionale
erogazione di prestito
legislazione antitrust
negoziato internazionale
politica della concorrenza
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settore agricolo
settore primario