Legislatura: 16Seduta di annuncio: 24 del 26/06/2008
Primo firmatario: CECCUZZI FRANCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 26/06/2008
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma QUARTIANI ERMINIO ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008 STRIZZOLO IVANO PARTITO DEMOCRATICO 26/06/2008
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 26/06/2008 Resoconto CECCUZZI FRANCO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 26/06/2008 CASERO LUIGI SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 26/06/2008
DISCUSSIONE IL 26/06/2008
ACCOLTO IL 26/06/2008
PARERE GOVERNO IL 26/06/2008
RINUNCIA ALLA VOTAZIONE IL 26/06/2008
CONCLUSO IL 26/06/2008
La Camera,
premesso che:
l'articolo 3 del decreto-legge in esame contiene disposizioni per la rinegoziazione dei mutui per la prima casa;
in sede di esame delle Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze, a seguito dell'approvazione di emendamenti sono state apportate modifiche che hanno recepito alcune delle considerazioni contenute nella segnalazione che il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 27 Maggio 2008, ha trasmesso al Parlamento, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
in particolare all'articolo 3, comma 1 è stato aggiunto un periodo in base al quale «al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative rispetto a quanto previsto ai commi 2 e seguenti del medesimo articolo, ferma restando l'opzione dì portabilità del mutuo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni»;
all'articolo 3 comma 3 è stato precisato che il tasso regolatore del conto di finanziamento accessorio è maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo;
in data 19 giugno è stata firmata la convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana cui fa riferimento l'articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge;
le innovazioni normative introdotte dalle Commissioni non risultano recepite adeguatamente in suddetta convenzione;
un giudizio critico è stato espresso dal Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, al termine della relazione annuale, ha dichiarato che, in assenza di una effettiva portabilità dei mutui l'accordo tra Governo e Abi diventa uno strumento insufficiente;
lo stesso Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ricordato di avere già aperto su questo tema ben 23 istruttorie nei confronti di altrettanti istituti di credito;
in sede di audizione informale resa presso le Commissioni V Bilancio e VI Finanze, i rappresentanti dell' Associazione Bancaria Italiana, hanno reso noto che soltanto centocinquantamila cittadini hanno utilizzato l'opzione di portabilità del mutuo;
nel presente decreto-legge non viene espressamente ribadito che alle operazioni di rinegoziazione e di portabilità dei mutui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come peraltro disposto dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni;
nel decreto-legge 27 Maggio 2008, n. 93, non viene espressamente ribadito che il regime fiscale degli interessi passivi del conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a valutare le opportunità di:
modificare il comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 200, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, affinché l'annotazione di surrogazione venga richiesta al conservatore senza formalità, allegando copia autentica dell'atto di surrogazione per scrittura privata non autenticata ed a introdurre sanzioni a carico degli istituti di credito e degli intermediari finanziari per l'inosservanza delle norme sulla portabilità;
verificare che, nella guida informativa che le banche devono mettere gratuitamente a disposizione al fine di illustrare in modo chiaro e comprensibile tutte le opportunità cui possono fare ricorso i clienti interessati, sia riportato espressamente che il conto di finanziamento accessorio è regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 annuo e non maggiorato come al momento riportato nella stessa convenzione;
chiarire con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che il regime fiscale degli interessi passivi del conto corrente accessorio è assimilabile al regime degli interessi passivi di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
9/1185/31
(Testo modificato nel corso della seduta). Ceccuzzi, Quartiani, Strizzolo.
SIGLA O DENOMINAZIONE:L 1990 0287, L 2007 0040
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