ATTO CAMERA

ODG IN ASSEMBLEA SU P.D.L. 9/01876/003

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 14
Seduta di annuncio: 63 del 15/11/2001
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: CCD-CDU BIANCOFIORE
Data firma: 15/11/2001
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CCD-CDU BIANCOFIORE 11/15/2001


Stato iter:
15/11/2001
Fasi iter:

RITIRATO IL 15/11/2001

CONCLUSO IL 15/11/2001

Ordine del Giorno 9/1876/3
Atto Camera

Ordine del Giorno

9/1876/3
presentato da FRANCESCO PAOLO LUCCHESE giovedì 15 novembre 2001 nella seduta n.063


La Camera,
esaminato il disegno di legge n. 1876, recante conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347;
premesso che:
il secondo periodo dell'articolo 9-bis consentirebbe il prelievo diretto in farmacia da parte dei cittadini dei medicinali di automedicazione, che sono farmaci a tutti gli effetti e che possono presentare controindicazioni ed effetti collaterali, in alcuni casi anche gravi;
tale possibilità impedirebbe al farmacista di svolgere la propria funzione di consulente sul corretto uso del farmaco, particolarmente importante nel caso dei medicinali di automedicazione, per i quali il farmacista è l'unico filtro professionale;
rischi analoghi per la salute della popolazione derivano dal fatto che prodotti cosiddetti naturali, contenenti sostanze vegetali farmacologicamente attive, sono disponibili senza alcun controllo e filtro professionale nelle erboristerie o addirittura sugli scaffali dei supermercati e vengono molto spesso pubblicizzati ricorrendo a messaggi ingannevoli che ne vantano le proprietà «miracolose»,

impegna il Governo

a ribadire in modo chiaro che i prodotti a base di sostanze farmacologicamente attive, che hanno o vantano attività terapeutica ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, possono essere consegnati al cittadino unicamente dal farmacista in farmacia, mentre i prodotti salutistici, naturali e non, che non hanno né vantano attività terapeutica, sono liberamente accessibili anche in esercizi diversi dalle farmacie.
9/1876/3.Lucchese, Dorina Bianchi.

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
FARMACIA, MEDICINALI, SPESA SANITARIA, TUTELA DELLA SALUTE, VENDITA DIRETTA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2001 0347, DL 1991 0178

Altri termini di classificazione:
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI