ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00353

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 220 del 29/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: MAIETTA PASQUALE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
Data firma: 29/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TAGLIALATELA MARCELLO FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 29/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00353
presentato da
MAIETTA Pasquale
testo di
Martedì 29 aprile 2014, seduta n. 220

   La VI Commissione,
   premesso che:
    il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, all'articolo 15, comma 4, ha stabilito che a decorrere dai 1o gennaio 2014, «i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito»;
    il termine del 1o gennaio è stato successivamente posticipato al 30 giugno dello stesso anno, dal comma 15-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», «al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS)»;
    il comma 5 del medesimo articolo 15 ha poi stabilito che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sentita la Banca d'Italia, fossero «disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4»;
    in attuazione del citato comma 5, il Ministero dello sviluppo economico ha emanato il decreto ministeriale 24 gennaio 2014, recante «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito» motivandolo, tra l'altro con i supposti costi derivanti alla collettività dall'uso del contante, legati alla minore tracciabilità delle operazioni e al conseguente maggior rischio di elusione della normativa fiscale e antiriciclaggio, nonché con i costi anche per gli esercenti, legati sia alla gestione del contante sia all'incremento di rischio di essere vittime di reati;
    con riferimento all'ambito di applicazione delle norme previste dal decreto ministeriale è previsto che l'obbligo di accettare i pagamenti effettuati attraverso carte di debito si applichi a «tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro», contestualmente limitandolo, in sede di prima applicazione e fino al 30 giugno 2014, ai pagamenti effettuati in «favore dei soggetti per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a duecentomila euro»;
    in seguito all'emanazione del decreto ministeriale il Consiglio nazionale degli architetti ha annunciato la propria intenzione di voler ricorrere contro di esso in sede di Tribunale amministrativo regionale e innanzi all'Autorità garante per la concorrenza, a suo dire mai interpellata sulla vicenda, definendola una «imposizione vessatoria volta a favorire il sistema bancario» mentre non porterebbe alcun vantaggio alla comunità dei cittadini;
    nelle premesse al decreto ministeriale si legge che le categorie di operatori nei confronti delle quali trova applicazione il decreto dovranno essere individuate secondo criteri di gradualità e sostenibilità, e il medesimo decreto ministeriale, all'articolo 3, prevede che con un decreto successivo, da emanarsi entro novanta giorni, possano essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, di fatto, come lamentato dal Consiglio nazionale degli architetti, «ponendo le premesse per riapplicarlo a tutti»,

impegna il Governo

a non assumere iniziative finalizzate ad estendere l'obbligatorietà dei pagamenti mediante carta di debito per l'acquisto di prodotti o servizi resi da soggetti con un fatturato annuo inferiore a duecentomila euro, se del caso sostituendo tale previsione con la possibilità per l'acquirente di effettuare il pagamento esclusivamente attraverso strumenti, quali bonifici o assegni, che garantiscano comunque la tracciabilità degli stessi pagamenti.
(7-00353) «Maietta, Taglialatela».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2012 0179

EUROVOC :

fiscalita'

protezione del consumatore

riciclaggio di denaro

vendita

moneta elettronica

pagamento