Atto Camera
Risoluzione in Commissione 7-00311
presentata da
MASSIMO VANNUCCI
mercoledì 14 aprile 2010, seduta n.306
La V Commissione,
premesso che:
il legislatore ha previsto, con varie disposizioni legislative, la possibilità di destinare risorse disponibili nei bilanci degli enti previdenziali o assistenziali pubblici e, in particolare, dell'INAIL, al finanziamento degli investimenti connessi al potenziamento del sistema produttivo e delle infrastrutture;
in particolare, le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nell'articolo 194, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel comma 480 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedono, con diverse modalità applicative, l'utilizzo di risorse disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali pubblici, al fine di provvedere all'acquisto di immobili da destinare a finalità di pubblico interesse, alta realizzazione di infrastrutture attraverso il ricorso alla finanza di progetto, nonché al finanziamento di specifici progetti presentati dalle regioni, dalle province autonome, dagli enti locali e dagli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione;
nella XV legislatura, il Governo, rispondendo all'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00435 Vannucci sullo stato di attuazione della predetta normativa, aveva attribuito il mancato utilizzo di un ingente ammontare di risorse riferite al quadriennio 2002-2005 ai vincoli all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni disposti dalla legge finanziaria per il 2005 e, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 480, della legge n. 266 del 2005, al ritardo nell'adozione del decreto ministeriale volto a definire i progetti ammissibili al finanziamento;
successivamente, in occasione della discussione della risoluzione 7-00192 Vannucci, il Governo ha precisato che comunque le risorse di cui al citato comma 480 erano state già impegnate dall'INAIL per altre finalità, in ragione della genericità di tale disposizione e della circostanza che le attività di finanziamento di progetti non rientrano tra i fini istituzionali dell'INAIL;
preso atto dello stato di sostanziale inutilizzo delle predette risorse, nella seduta del 28 giugno 2007 la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha approvato la risoluzione 8-00065 Vannucci, che impegna il Governo ad assicurare l'effettiva disponibilità del complesso delle risorse stanziate per il quadriennio 2002-2005 oltre che ad apportare le necessarie modifiche alla disciplina prevista dal citato comma 480 al fine di consentirne l'effettiva attuazione;
di recente, con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-02632 Vannucci, sono state nuovamente richieste informazioni al Governo in merito all'attuazione delle disposizioni sopra richiamate e all'ammontare delle risorse da destinare ai vari progetti, nonché in merito alle iniziative eventualmente assunte per rimuovere gli ostacoli che fino ad ora hanno impedito l'utilizzo delle stesse risorse;
il Governo, in risposta a tali richieste di informazioni, si è limitato a fornire una ricostruzione della normativa vigente e a richiamare l'esistenza di vincoli che impediscono l'utilizzo delle risorse, senza tuttavia dare alcuna indicazione in ordine alle risorse effettivamente disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali per il finanziamento di interventi indispensabili all'innovazione del sistema produttivo ed infrastrutturale;
ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, non appare sufficiente a giustificare la sostanziale mancata applicazione delle disposizioni legislative sopra ricordate l'accento posto dal Governo sulla circostanza che l'INAIL è soggetto alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 104 del 1996, ai sensi della quale gli investimenti immobiliari possono essere effettuati solo in forma indiretta, e sulla circostanza che gli enti previdenziali pubblici possono effettuare nuovi investimenti o dare corso a quelle operazioni giuridicamente perfezionate, sempre in via indiretta, nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili;
i limiti posti dalla legislazione vigente appaiono, infatti, superabili mediante opportune corrette interpretazioni e/o modifiche normative che, pur non mettendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, garantiscano ai soggetti interessati un flusso di finanziamenti indispensabile per riattivare gli investimenti in settori strategici del sistema produttivo del nostro Paese;
il protrarsi nel nostro Paese della situazione di crisi impone al legislatore di individuare e valorizzare ogni strumento utile a garantire un adeguato livello di finanziamento per investimenti in progetti rilevanti per lo sviluppo socioeconomico del Paese nonché per sostenere le politiche abitative estremamente necessarie,
impegna il Governo:
ad operare tempestivamente una ricognizione delle risorse attualmente disponibili nei bilanci degli enti previdenziali e assistenziali pubblici, da destinare al potenziamento delle infrastrutture e del sistema produttivo, ai sensi della legislazione vigente e a riferire al Parlamento in ordine agli esiti della ricognizione effettuata;
ad elaborare una corretta interpretazione della disciplina legislativa vigente volta ad assicurarne la piena efficacia, consentendo, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, di superare i vincoli che fino ad ora hanno impedito l'utilizzo di tale fonte di finanziamento e di concentrare le risorse disponibili su interventi qualificanti per lo sviluppo sociale ed economico del Paese, nonché a valutare l'opportunità di promuovere le eventuali modifiche legislative che si rendano necessarie.
(7-00311) «Vannucci, Baretta, Misiani».