SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
INTERVENTO
29/03/1995
ALLEANZA NAZIONALE
FORZA ITALIA
LEGA NORD
PART.POP.ITAL.
ALLEANZA NAZIONALE
PROG.FEDER.
ALLEANZA NAZIONALE
LEGA NORD
SVOLGIMENTO
06/04/1995
FORZA ITALIA
RISPOSTA GOVERNO
06/04/1995
MINISTRO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
INTERVENTO
06/04/1995
LEGA NORD
PART.POP.ITAL.
PROG.FEDER.
FORZA ITALIA
DICHIARAZIONE GOVERNO
06/04/1995
MINISTRO - (MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE)
Fasi iter:
PRESENTATO IL 16/03/1995
SOLLECITATO DAL PARLAMENTARE IL 28/03/1995
DISCUSSIONE IL 29/03/1995
RINVIATO IL 29/03/1995
FISSAZIONE DELLA DATA DISCUSSIONE IL 04/04/1995
DISCUSSIONE IL 06/04/1995
MODIFICATO IL 06/04/1995
RISPOSTA DEL GOVERNO IL 06/04/1995
RIMESSO ALL'ASSEMBLEA (SOLO SENATO) IL 06/04/1995
ITER CONCLUSO IL 06/04/1995
La XI Commissione, rilevato che la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ha bandito l'utilizzo dell'amianto per uso civile nel nostro paese e di conseguenza ha determinato la crisi delle industrie del settore, che hanno dovuto avviare un processo di riconversione, che a sua volta ha comportato la richiesta di trattamenti di integrazione salariale per i dipendenti, come peraltro previsto dalla citata legge; considerato che si è di fronte ad una crisi settoriale e ad un processo di riconversione determinati da una legge dello Stato, risulta evidente che l'applicazione degli ammortizzatori sociali deve riguardare tutte le imprese del settore amianto e che in tal senso va interpretato il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 257 del 1992, allorché stabilisce che "ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale secondo la normativa vigente", in quanto nella disposizione stessa è assolutamente prevalente il riconoscimento al diritto alla integrazione salariale da parte di una legge speciale e quindi il rinvio alla normativa generale vigente non può riferirsi anche ai limiti dimensionali previsti dalla legge n. 223 del 1991; rilevato che il numero delle imprese del settore amianto, quale ad esempio la ETERNIT Sicilia, che potrebbero rimanere escluse dall'applicazione del citato articolo 13, comma 1, della legge n. 257 del 1992, è peraltro molto limitato e che quindi non si determineranno costi aggiuntivi significativi, impegna il Governo a garantire a tutti i lavoratori delle imprese del settore amianto interessate da processi di riconversione ai sensi della legge n. 257 del 1992 il godimento di tutti gli ammortizzatori sociali previsti, con particolare riferimento alla cassa integrazione guadagni, in quanto non pare ammissibile che alcuni lavoratori siano chiamati a pagare il prezzo di crisi settoriali determinate a loro volta da scelte, sia pure legittime, del legislatore. (7-00272)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, IMPRESE INDUSTRIALI, INTEGRAZIONE SALARIALE, RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE, SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE