ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00221

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 154 del 02/04/2019
Firmatari
Primo firmatario: AMITRANO ALESSANDRO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/04/2019
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2019
GIANNONE VERONICA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2019
DE LORENZO RINA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2019
VIZZINI GLORIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2019
PALLINI MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2019
SEGNERI ENRICA MOVIMENTO 5 STELLE 02/04/2019


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00221
presentato da
AMITRANO Alessandro
testo di
Martedì 2 aprile 2019, seduta n. 154

   La XI Commissione,

   premesso che:

    il Governo ha già messo in campo diverse misure in materia di reddito di cittadinanza e pensioni, volte a contrastare il disagio sociale ed economico in cui versa una fascia non esigua della popolazione italiana;

    tra i lavoratori che vivono in condizione di precarietà, derivante anche dalla preoccupazione legata all'incertezza relativa al proprio futuro trattamento pensionistico, vi sono quelli impegnati in prestazioni lavorative rese mediante rapporti di lavoro a tempo parziale verticale ciclico, una tipologia contrattuale frequente negli impieghi discontinui, che consiste nello svolgimento della prestazione lavorativa per alcuni periodi dell'anno con una sospensione per i restanti mesi; in pratica la caratteristica principale di tale tipologia contrattuale è il ricorso da parte del datore di lavoro alla prestazione lavorativa solo in particolari mesi dell'anno;

    i lavoratori con contratto part-time verticale ciclico, in quanto privi di continuità lavorativa, passano da periodi di occupazione a periodi di sospensione lavorativa senza un'adeguata tutela di salvaguardia nei restanti mesi di disoccupazione, con notevole danno per i lavoratori, poiché l'ammontare dell'assegno di disoccupazione corrisponderà solo alla metà dei mesi lavorati nell'ultimo anno;

    oltre a non usufruire di alcun elemento di welfare, i lavoratori in part-time in ciclo verticale nell'ambito dei contratti a tempo indeterminato, sono altresì penalizzati anche dal punto di vista del conteggio contributivo, necessario alla maturazione del diritto alla pensione, in quanto l'Inps continua a calcolare l'anzianità contributiva con riferimento al solo periodo di realizzazione della prestazione lavorativa senza tener conto dell'effettiva durata del rapporto di lavoro, causando un pregiudizio ai lavoratori e provocando una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti che svolgono la propria attività tramite un contratto di lavoro a tempo parziale orizzontale;

    tale interpretazione restrittiva da parte dell'Inps non è mutata neanche a seguito delle diverse sentenze della Corte di cassazione che è più volte intervenuta riconoscendo al lavoratore con part-time verticale ciclico il diritto di vedersi riconosciuti i contributi riproporzionati sull'intero anno cui si riferiscono, condannando l'Inps alle spese di lite derivanti dalle sentenze pronunciate in conformità alla normativa comunitaria sul principio di «non discriminazione» nei trattamenti tra i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale rispetto ai lavoratori a tempo pieno, così come interpretata dalla Corte di giustizia europea, sezione II, 10 giugno 2010 nella sentenza relativa ai procedimenti n. C-395/08 e n. C. 396/08;

    la disattenzione dimostrata nel corso degli anni dai precedenti Governi rende necessario un intervento risolutivo allo scopo di non persistere nell'applicazione di una disposizione discriminatoria ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale verticale fortemente penalizzati anche nel diritto all'indennità di disoccupazione nei mesi in cui si ritrovano involontariamente senza lavoro,

impegna il Governo:

   a considerare l'opportunità, nel quadro di una rivisitazione complessiva delle norme vigenti, di assumere iniziative normative in materia di computo delle prestazioni lavorative svolte dai lavoratori con contratto di lavoro parziale verticale ciclico, al fine di consentire agli stessi di ottenere il riconoscimento della copertura contributiva per l'intero anno solare per la maturazione dell'anzianità contributiva ai fini pensionistici;

   a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza volte a modificare la disciplina vigente della Nuova assicurazione sociale per l'impiego Naspi in riferimento al calcolo della durata del sussidio, al fine di garantire l'accesso ai lavoratori con part-time verticale ciclico all'indennità di disoccupazione durante i periodi di sospensione lavorativa involontaria.
(7-00221) «Amitrano, Tripiedi, Giannone, De Lorenzo, Vizzini, Pallini, Segneri».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto di lavoro

lavoro a tempo parziale

Corte di giustizia CE