ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00004

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 11
Seduta di annuncio: 22 del 14/07/1992
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: DEMOCRATICO CRISTIANO
Data firma: 14/07/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO 07/14/1992


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

PRESENTATO IL 14/07/1992

La IX Commissione,
considerata la necessità di una nuova disciplina di legge
relativa all'uso dei beni del demanio marittimo, con particolare
riguardo agli arenili destinati ad uso balneare, nei confronti
dei quali più acuta è l'emergenza del distacco fra la normativa
vigente, contenuta nel Codice della Navigazione approvato con
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (anteriormente, quindi,
all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana), e
l'attuale realtà economica e sociale del Paese, che si è
profondamente modificata;
considerato altresì che l'attuale disciplina dell'uso
balneare degli arenili prevede che, "salvo che sia diversamente
stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la
concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona
demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne
la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel
pristino stato" (articolo 49 del Codice della Navigazione);
ritenuto che l'attuale applicazione dell'articolo 49 del
Codice della Navigazione, così come interpretato dai Ministeri
delle Finanze e della Marina Mercantile, presenti caratteri di
incostituzionalità per violazione degli articoli 41 e 43 della
Costituzione, dal momento che si continua ad acquisire allo
Stato, al termine della concessione, gli impianti non amovibili
eretti dal concessionario sul terreno demaniale, al di fuori dei
casi previsti dall'articolo 43 della Costituzione e senza alcun
compenso o rimborso;
valutato il parere dell'Avvocatura dello Stato, la quale,
in merito al quesito postole dal Ministero della marina
mercantile sull'interpretazione da darsi all'articolo 49 del
Codice della Navigazione, è stata dell'avviso che la frase "salvo
che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione" vada
considerata autonomamente e configuri una ipotesi che si realizza
ogniqualvolta l'impianto non corrisponda "ad un uso di interesse
generale", "non si ravveda in esso una situazione di monopolio" e
"non corrisponda ad una fonte di energia";
ritenuto che in nessun caso gli stabilimenti balneari siano
suscettibili di rientrare in una delle categorie previste
all'articolo 43 della Costituzione, in quanto si tratta di
imprese che con tutta evidenza non si riferiscono a servizi
pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di
monopolio, né rivestono e mai rivestiranno carattere di
preminente interesse generale;
ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione
dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, lungi dall'aver
luogo con modalità punitive ed a danno del concessionario (quasi
sempre un piccolo imprenditore), debbano essere rispettose, oltre
che della legittimità costituzionale, anche delle attuali, vere
necessità dell'economia italiana, che impongono la massima
considerazione per le esigenze di sicurezza e stabilità della
libera impresa;
impegna il Governo
a prevedere, in via generale, per le concessioni di beni
del demanio marittimo aventi ad oggetto l'esercizio di
stabilimenti balneari e delle attività connesse, il rinnovo
ordinario della concessione all'atto della scadenza, ed a
prevedere altresì in via generale per le concessioni medesime la
corresponsione di un equo indennizzo per le opere non amovibili
costruite sulla zona demaniale ove le stesse, al termine della
concessione, siano acquisite allo Stato, ovvero ne sia ordinata
la demolizione;
a porre allo studio inoltre una nuova disciplina organica
in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, che
tenga conto dei criteri predetti per quanto riguarda l'esercizio
di stabilimenti balneari e delle attività connesse.
(7-00004)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONCESSIONI, DEMANIO MARITTIMO, DEMOLIZIONE, INDENNIZZI, STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

GEO-POLITICO: