Primo firmatario: Gruppo: DEMOCRATICO CRISTIANO Data firma: 14/07/1992
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario
Gruppo
Data firma
DEMOCRATICO CRISTIANO
07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO
07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO
07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO
07/14/1992
DEMOCRATICO CRISTIANO
07/14/1992
Destinatari
Ministero destinatario:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:
PRESENTATO IL 14/07/1992
La IX Commissione, considerata la necessità di una nuova disciplina di legge relativa all'uso dei beni del demanio marittimo, con particolare riguardo agli arenili destinati ad uso balneare, nei confronti dei quali più acuta è l'emergenza del distacco fra la normativa vigente, contenuta nel Codice della Navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (anteriormente, quindi, all'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana), e l'attuale realtà economica e sociale del Paese, che si è profondamente modificata; considerato altresì che l'attuale disciplina dell'uso balneare degli arenili prevede che, "salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato" (articolo 49 del Codice della Navigazione); ritenuto che l'attuale applicazione dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, così come interpretato dai Ministeri delle Finanze e della Marina Mercantile, presenti caratteri di incostituzionalità per violazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione, dal momento che si continua ad acquisire allo Stato, al termine della concessione, gli impianti non amovibili eretti dal concessionario sul terreno demaniale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 43 della Costituzione e senza alcun compenso o rimborso; valutato il parere dell'Avvocatura dello Stato, la quale, in merito al quesito postole dal Ministero della marina mercantile sull'interpretazione da darsi all'articolo 49 del Codice della Navigazione, è stata dell'avviso che la frase "salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione" vada considerata autonomamente e configuri una ipotesi che si realizza ogniqualvolta l'impianto non corrisponda "ad un uso di interesse generale", "non si ravveda in esso una situazione di monopolio" e "non corrisponda ad una fonte di energia"; ritenuto che in nessun caso gli stabilimenti balneari siano suscettibili di rientrare in una delle categorie previste all'articolo 43 della Costituzione, in quanto si tratta di imprese che con tutta evidenza non si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio, né rivestono e mai rivestiranno carattere di preminente interesse generale; ritenuto che l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 49 del Codice della Navigazione, lungi dall'aver luogo con modalità punitive ed a danno del concessionario (quasi sempre un piccolo imprenditore), debbano essere rispettose, oltre che della legittimità costituzionale, anche delle attuali, vere necessità dell'economia italiana, che impongono la massima considerazione per le esigenze di sicurezza e stabilità della libera impresa; impegna il Governo a prevedere, in via generale, per le concessioni di beni del demanio marittimo aventi ad oggetto l'esercizio di stabilimenti balneari e delle attività connesse, il rinnovo ordinario della concessione all'atto della scadenza, ed a prevedere altresì in via generale per le concessioni medesime la corresponsione di un equo indennizzo per le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale ove le stesse, al termine della concessione, siano acquisite allo Stato, ovvero ne sia ordinata la demolizione; a porre allo studio inoltre una nuova disciplina organica in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, che tenga conto dei criteri predetti per quanto riguarda l'esercizio di stabilimenti balneari e delle attività connesse. (7-00004)
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONCESSIONI, DEMANIO MARITTIMO, DEMOLIZIONE, INDENNIZZI, STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI