ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08531

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 615 del 28/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: FIORIO MASSIMO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/04/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 28/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 28/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08531
presentato da
FIORIO Massimo
testo di
Giovedì 28 aprile 2016, seduta n. 615

   FIORIO e FERRARI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione . — Per sapere – premesso che:
   la sezione delle autonomie della Corte dei Conti si è espressa, il 31 marzo 2016 con la deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG, sulla «Questione di massima sulla corretta interpretazione della disciplina vincolistica contenuta nell'articolo 5, comma 5, d.l. n. 78/2010»;
   la disposizione contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 (convertito dalla legge n. 122 del 2010) è la seguente: «Ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta»;
   la sezione delle autonomie della Corte dei Conti ha ribadito, in sintesi, che chiunque sia titolare di carica elettiva in un determinato ente non possa percepire alcun compenso, «fuori del rimborso delle spese sostenute, o di eventuali gettoni di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta», anche qualora avesse assunto un incarico professionale attribuito da un altro qualsiasi ente pubblico;
   l'unica eccezione resa plausibile dalla deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti riguarda la sola tipologia di incarichi «obbligatori ex lege» (come ad esempio l'incarico di revisore dei conti);
   nonostante tale dispositivo normativo persegua la duplice finalità del contenimento dei costi per le pubbliche amministrazioni e di limitazione delle retribuzioni corrisposte ai titolari di cariche elettive, risulta evidente che tale vincolo possa apparire comunque eccessivo, tale da causare una evidente limitazione degli spazi di libertà economica e del diritto di accedere ad una carica pubblica;
   tale deliberazione della sezione delle autonomie della Corte dei conti può quindi disincentivare l'accesso alle cariche pubbliche di professionalità e scoraggiare l'accesso alle cariche elettive, garantito peraltro dalla Costituzione, soprattutto per gli enti di piccole dimensioni –:
   se Governo non ritenga necessario ed urgente, in relazione a quanto espresso in premessa, intraprendere iniziative normative al fine di superare gli effetti derivanti dall'interpretazione restrittiva di cui alla deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG della sezione delle autonomie della Corte dei conti in merito alla disciplina vincolistica contenuta nell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge numero 78 del 2010.
(5-08531)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

carica pubblica

ente pubblico

rimborso