SANTELLI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
con l'entrata in vigore, nell'ottobre del 1989, del nuovo codice di procedura penale, venne introdotta, come forma di verbalizzazione delle udienze penali, non più la dettatura da parte del giudice o il sunto del segretario di udienza e la relativa trascrizione manuale, ma la registrazione e la successiva trascrizione, oppure ove possibile, attraverso la stenotipia;
l'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale regolava l'attività di reperimento da parte dell'autorità giudiziaria del personale appositamente addestrato, e delegava il capo dell'ufficio giudiziario a stipulare contratti con ditte specializzate;
le modalità di documentazione del codice di procedura penale sono quelle previste dall'articolo 134 al 142. Con il decreto-legge n. 115 del 30 giugno 2005, articolo 9, venne modificato l'articolo 51 disposizioni attuative del codice di procedura penale, togliendo di fatto all'autorità giudiziaria il potere di incaricare il personale esterno, prevedendo che la gestione del servizio avvenisse per mezzo di un unico appalto nazionale stipulato dal Ministero della giustizia;
è di questi giorni la notizia che il Ministero della giustizia ha emanato una circolare destinata ai tribunali che li invita a tornare ai metodi precedenti, e cioè a far trascrivere a mano i verbali di udienza, in attesa di fondi da destinare alle ditte che hanno in appalto il servizio di registrazione e trascrizione, raccomandando di valutare fin da ora l'opportunità di limitarne l'utilizzo «ai soli procedimenti nei quali non sia praticabile la redazione di un verbale in forma integrale manuale»;
se non arriveranno i fondi, il Ministero dovrà rescindere i contratti stipulati con le ditte che svolgono il servizio di registrazione e trascrizione (stenotipia) e, pertanto, a decorrere dal primo dicembre 2012, lo stesso potrebbe essere interrotto;
la direzione generale del Ministero della giustizia, a maggio 2012 avrebbe chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'integrazione ai fondi inizialmente stanziati sui vari capitoli di spesa che sono risultati insufficienti alle effettive esigenze;
tale richiesta sarebbe stata avanzata anche in relazione al capitolo di spesa per i costi relativi al servizio di documentazione degli atti processuali penali;
a quello che risulterebbe dalla circolare poiché il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ritenuto di dover effettuare l'integrazione richiesta, al Ministero della giustizia si è presa in considerazione la possibilità di sopperire alla mancanza di risorse con gli stanziamenti provenienti dal fondo unico giustizia della cui ripartizione, tuttavia, ad oggi non è sarebbe pervenuta notizia certa;
in risposta ad un'interrogazione a risposta in Commissione, la n. 5-05752, il 29 novembre 2011, sempre in materia di trascrizione degli atti dibattimentali il Governo, il Sottosegretario al Ministero della giustizia professor Mazzamuto, comunicava che «è in corso di pubblicazione il nuovo bando di gara, nel quale sarà contemplato un ulteriore miglioramento del sistema di Portale: esso dovrà infatti garantire una maggiore sicurezza dei dati ed un più ampio accesso agli stessi da parte degli uffici giudiziari in sede locale, mantenendo a livello centrale il controllo sulla produzione qualitativa e quantitativa dei servizi» -:
quale sia stato l'esito della gara citata, e, qualora i fatti suesposti corrispondano al vero, quali siano le motivazioni che hanno impedito la previsione di un adeguato stanziamento di risorse necessarie ad assicurare quello che rappresenta un servizio assolutamente fondamentale, connaturato allo svolgimento del processo penale incentrato sull'oralità e sul principio dell'acquisizione della prova in dibattimento. (5-08513)