ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08418

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 716 del 08/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: ALESSANDRI ANGELO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 08/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE delegato in data 08/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/11/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-08418
presentata da
ANGELO ALESSANDRI
giovedì 8 novembre 2012, seduta n.716

ALESSANDRI. -
Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

secondo agenzie di stampa risalenti al 26 ottobre 2012, la Commissione europea avrebbe trasmesso allo Stato italiano una nuova lettera di richiamo a causa del suo mancato adeguamento alla direttiva dell'Unione europea che regola l'utilizzo dei sacchetti in plastica in Europa. L'Italia, farebbe sapere Bruxelles, prima non ha notificato alla Commissione la messa al bando dei sacchetti non biodegradabili e poi ha violato la direttiva europea per aver mantenuto, nel decreto-legge n. 2 del 2012, convertito in legge dalla legge n. 28 del 2012, la messa al bando delle buste di plastica non biodegradabili;

la Commissione europea riterrebbe che la legge italiana n. 28 del 2012 non sarebbe ancora in linea con la direttiva europea e per questo avrebbe deciso di inviare a Roma un richiamo aggiuntivo alla lettera di messa in mora del 4 luglio 2011 per la mancata notifica della decisione a Bruxelles;

la questione affrontata dalla Commissione europea ha origine dall'attuazione di una disposizione legislativa del 2006, avvenuta nel gennaio 2011 quando è divenuta efficace la norma che vieta la commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, non conformi ai criteri sulla biodegradabilità previsti dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

la disposizione in oggetto è stata prevista dai commi da 1129 a 1130 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che, a tal fine, ha disposto che ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili;

il divieto fissato a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stato successivamente spostato al 1° gennaio 2011, dall'articolo 23, comma 21-novies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, anche in considerazione della necessità di dare maggior tempo alle imprese interessate, a causa della mancata attuazione del programma sperimentale previsto dal predetto articolo 1, comma 1129, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007);

con una specifica nota del 30 dicembre 2010, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, aveva comunicato che in relazione ai numerosi quesiti che gli erano pervenuti si precisava che il divieto di commercializzazione dei sacchi da asporto merci non conformi ai requisiti di biodegradabilità indicati dagli standard tecnici europei vigenti, di cui all'articolo 1, comma 1130 della legge 26 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-novies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 sarebbe entrato in vigore inderogabilmente dal 1° gennaio 2011 e che sarebbe stato consentito lo smaltimento delle scorte in giacenza negli esercizi artigianali e commerciali alla data del 31 dicembre 2010, purché la cessione fosse stata operata in favore dei consumatori ed esclusivamente a titolo gratuito. Per tali misure, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con le autorità competenti, avrebbero effettuato controlli per verificare il rigoroso rispetto della normativa vigente;

in ragione di questa decisione del Governo italiano, il 6 aprile 2011 la Commissione europea aveva inviato all'Italia una lettera di messa in mora con la quale si contestava il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di progetti di misure tecniche di cui al combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva sugli imballaggi (direttiva 94/62/CE) e dall'articolo 8 della direttiva 98/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

in particolare, la Commissione contestava la mancata notifica della disposizione che introduceva il divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci (ovvero sacchi di plastica non biodegradabili) non rispondenti, alla data del 1° gennaio 2011, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario. Nell'avviso della Commissione, tale divieto si configurava, da un lato, come «regola tecnica» (di cui all'articolo 1, paragrafo 11 della direttiva n. 98/34/CE) e, dall'altro, come «norma» (di cui all'articolo 16 della direttiva n. 94/62/CE), rendendo così obbligatoria la notifica in forma di progetto del provvedimento da parte dello Stato membro;

successivamente, il Governo, con l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 28 del 2012, è intervenuto nuovamente sulla medesima materia. Tale articolo reca la proroga del termine relativo all'entrata in operatività del divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci (cosiddetti shopper). L'articolo reca, inoltre, ulteriori disposizioni concernenti i sacchi, al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico proveniente dalla raccolta differenziata e prevedere specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione del divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto disposto dalla norma;

in particolare, il comma 1 dispone un'ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006. come già differito al 1° gennaio 2011, fino all'emanazione - entro il 31 dicembre 2012 (anziché entro il 31 luglio 2012 come previsto nel testo iniziale del decreto-legge) - di un decreto interministeriale (previsto al successivo comma 2). Viene precisato che la disposizione è limitata alla commercializzazione di alcune tipologie di sacchi, che vengono specificate nella norma;

la disposizione riguarda, pertanto, la commercializzazione:

a) dei sacchi monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati;

b) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron se destinati all'uso alimentare e 100 micron se destinati ad altri usi;

c) dei sacchi riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron se destinati all'uso alimentare e 60 micron se destinati agli altri usi;

inoltre, i sacchi realizzati con polimeri non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002 devono contenere una percentuale di almeno il 10 per cento di plastica riciclata (uso diverso) e del 30 per cento (uso alimentare) al fine di favorire il riutilizzo del materiale plastico. È prevista, inoltre, la possibilità di aumentare, annualmente, tali percentuali con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica (Corepla) e le associazioni dei produttori;

entro il 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto quanto sopra riportato, deve essere adottato un apposito decreto adottato dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico - di natura non regolamentare - sentite le competenti Commissioni parlamentari da notificare all'Unione Europea, con cui possono essere individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi che possono essere commercializzati. Tale decreto può prevedere altresì forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti. In tale decreto devono comunque essere indicate le modalità di informazione ai consumatori;

tale decreto dovrà, inoltre, rispettare la gerarchia delle azioni da adottare per il trattamento dei rifiuti prevista dall'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale);

infine, è previsto un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle disposizioni dell'articolo in oggetto, che sarebbe entrato in vigore a decorrere dal 31 dicembre 2013, ma ai sensi dell'articolo 34, comma 19, del recente decreto legge n. 179 del 2012, tale decorrenza è anticipata al 31 dicembre 2012;

viene prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma che va da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabile fino al quadruplo del massimo edittale qualora la violazione del divieto riguardi quantità ingenti di sacchi per l'asporto o un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore;

durante l'esame di tale decreto da parte della VIII Commissione ambiente territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati, non si è mancato di rilevare che forse, tenendo sempre come principio fondamentale la tutela dell'ambiente, per raggiungere le medesime finalità perseguite dalla norma in questione, si sarebbero ad ogni modo potute valutare anche differenti misure, come ad esempio forme di disincentivazione o di incentivazione volte da un lato a dissuadere dall'uso dei sacchi di plastica o dall'altro a premiare l'utilizzo di prodotti alternativi, senza pertanto orientarsi su una unica soluzione tecnologica che seppure meritevole, avrebbe rischiato di creare squilibri commerciali o vantaggi competitivi forzosi a danno di altri comparti che avrebbero lo stesso potuto perseguire le medesime finalità con analoghe soluzioni;

tali criticità furono puntualmente espresse dalla Camera dei deputati ed infatti la XIV Commissione, nell'esprimere il proprio parere sulla norma di cui trattasi, osservò che in riferimento all'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, la prevista proroga del termine relativo al divieto definitivo di commercializzazione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto merci non conformi alla disciplina dell'Unione europea, avrebbe potuto contrastare con l'esigenza di dare piena attuazione alla norma armonizzata dell'Unione europea Uni En 13432, necessaria per il rispetto della direttiva 1994/62/CE in materia di imballaggi (la quale infatti prevede all'articolo 9 la possibilità di immettere unicamente gli imballaggi conformi, tra le altre cose, alla norma armonizzata sopra richiamata);

per altro verso, l'entrata in vigore del divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili in assenza dell'adozione del decreto attuativo chiamato a definire le specifiche tecniche dei sacchi commercializzabili avrebbe potuto contrastare con l'articolo 18 della direttiva 1994/62/CE, il quale dispone che gli Stati membri non possano ostacolare l'immissione sul mercato nel loro territorio di imballaggi conformi alle disposizioni della presente direttiva e, come già ricordato, su questa materia risultava aperta la procedura di infrazione 2011-4030, contestando il mancato rispetto dell'obbligo di notifica di cui al combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva 1994/62/CE e dall'articolo 8 della direttiva 1998/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. Per tali rilievi, veniva chiesta la riformulazione della norma in modo da garantire il rispetto degli articoli 9 e 18 della direttiva 1994/62/CE, anche al fine di superare la procedura di infrazione 2011-4030;

appare evidente che, ove le notizie sopra citate fossero vere e di conseguenza l'Italia sia sotto osservazione con rischio di messa in mora da parte dell'Unione europea a causa delle disposizioni del decreto-legge n. 2 del 2012, comma 2 nel testo vigente, non conformi al diritto comunitario, si stia correndo il rischio di arrecare gravi ripercussioni a più di un settore coinvolto e di compromettere anche la tutela dell'ambiente per dovere in seguito ritornare a discipline contrastanti e confuse sugli imballaggi per l'asporto delle merci con forti pericoli di vedere in circolazione prodotti d'importazione costituiti da materiali anche dannosi per l'ambiente -:

quali siano le informazioni che possa riferire sulla materia sopra riportata ed, in particolare, se corrisponda al vero che lo Stato italiano sia stato oggetto di richiami da parte dell'Unione europea a causa della normativa recata dall'articolo 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 nel testo vigente, ritenuta difforme al diritto comunitario;

ove tali circostanze fossero confermate, quali iniziative intenda adottare per porvi rimedio e per salvaguardare la tutela dell'ambiente e gli interessi, compatibili con tale tutela dell'ambiente, degli operatori commerciali del settore degli imballaggi per l'asporto delle merci. (5-08418)