ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/08378

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 605 del 11/04/2016
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 11/04/2016


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 11/04/2016
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-08378
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo di
Lunedì 11 aprile 2016, seduta n. 605

   SCAGLIUSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale . — Per sapere – premesso che:
   come riportato sul sito istituzionale del Ministero della giustizia, si parla di sottrazione internazionale quando un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, che comprende il diritto di determinare il luogo di residenza abituale del minore;
   per proteggere i minori e risolvere le controversie derivanti dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti. La convenzione di specifico riferimento è la Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;
   la Convenzione dell'Aja del 1980 è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64, ed è attualmente applicata nelle relazioni tra l'Italia ed altri Stati, compresa la Slovacchia;
   l'interrogante, supportato da informazioni ricevute dai genitori interessati e come confermatogli direttamente dall'Ambasciata Italiana a Bratislava, è al corrente di numerosi casi di sottrazione internazionale di minori che coinvolgono genitori italiani, genitori slovacchi e bambini nati e cresciuti in Italia, ma illegalmente sottratti e portati in Slovacchia dal genitore slovacco;
   l'interrogante, sollecitato il dipartimento della giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, è stato informato che dal 2000 ad oggi l'Italia ha inoltrato nella Repubblica Slovacca n. 24 istanze di restituzione di minorenni abitualmente residenti in Italia e n. 4 istanze relative all'esercizio del diritto di visita. Alla data odierna risultano pendenti n. 2 istanze, di cui n. 1 di restituzione e n. 1 per l'esercizio del diritto di visita, mentre tutte le altre sono state archiviate;
   l'interrogante, sollecitati alcuni genitori coinvolti, ha appreso che nella stragrande maggioranza dei casi, l'archiviazione è il frutto di una rinuncia da parte dei genitori italiani a procedere con le istanze di restituzione, al fine esclusivo di salvaguardare i bambini e la loro incolumità psico-fisica, fermo restando il mancato rispetto da parte della Slovacchia della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 e della convenzione sul diritto del fanciullo di New York;
   come è possibile verificare sul sito www.sottrazionislovakia.it un numero cospicuo di genitori italiani, tra coloro i quali si trovano a dover subire il mancato rispetto della Convenzione dell'Aja del 1980 da parte della Slovacchia, il 16 gennaio 2016 hanno scritto una lettera aperta al Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, segnalando una condotta a dir poco discutibile dell'attuale mediatrice per i casi di sottrazione internazionale di minore, Maired Mc Guinness, che «ha dimostrato di non aver nessun interesse per i nostri bambini e nessuna coscienza per le responsabilità assunte con la funzione a cui lei l'ha delegata»;
   il 17 settembre 2013, una interrogazione al Parlamento europeo segnalava le numerose difficoltà lamentate da genitori non slovacchi nell'ottenere, da parte delle autorità slovacche competenti, la corretta applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003-Brussels II ed il trascorrere di tempi lunghissimi per il riconoscimento e l'esecuzione in Slovacchia di sentenze giudiziarie di altri Stati membri relative a minori di coppie bi-nazionali. Nell'interrogazione, si segnalava altresì le difficoltà di ordine pratico incontrate nell'esecuzione, in Slovacchia, delle sentenze giudiziarie che prevedono il rimpatrio di minori in altri Stati membri, che di fatto ne impediscono l'esecuzione rendendo così vano l'intero procedimento espletato ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003-Brussels II;
   nella suddetta interrogazione, si segnalava la non corretta applicazione da parte delle autorità slovacche competenti della convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, specificatamente in relazione alla richiesta di condizioni «speciali» non previste dalla convenzione stessa per ordinare il rimpatrio del minore nella sua residenza abituale in un altro Stato membro;
   nella risposta all'interrogazione di cui sopra, la Commissione europea ha affermato che «i casi di sottrazione trans-frontaliera di minori da parte di uno dei genitori all'interno dell'Unione europea sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 2201/2003 (il regolamento “Bruxelles II bis”), che integra la convenzione dell'Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori. Il regolamento prevede un procedimento rapido e uniforme grazie al quale il genitore leso nei suoi diritti può ottenere il rientro di un minore che è stato trasferito o trattenuto illecitamente. Per quanto riguarda l'esecuzione, il regolamento permette che le decisioni emanate in uno Stato membro siano eseguite in un altro, in linea con le norme e le procedure nazionali»;
   tra il 2014 ed il 2015 la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha condannato la Slovacchia per ben tre volte per sottrazione internazionale di minori (https://goo.gl/iKc4JS https://goo.gl/rpvsxJ https://goo.gl/MdxsCs);
   il 2 giugno 2015, la Commissione per le petizioni del Parlamento europeo ha avviato l'esame della petizione n. 0639/2014 presentata dall'associazione sul «Mancato rispetto da parte delle Istituzioni slovacche delle Convenzioni europee ed internazionali sulla sottrazione internazionale dei minori, con sistematica violazione dei diritti fondamentali dell'umanità e del fanciullo in particolare»;
   il 3 luglio 2015, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Paolo Gentiloni ha incontrato in Slovacchia in visita ufficiale il suo omologo ministro e vice premier slovacco Miroslav Lajcak. Si apprende dal sito internet buongiornoslovacchia.sk (http://goo.gl/TxZxQF) che i due capi abbiano discusso di diverse questioni;
   durante la conferenza a margine dell'incontro, il ministro Lajcak ha dichiarato: «L'Italia è un Paese che sentiamo vicino, una nazione per la quale noi abbiamo interesse, e con la quale condividiamo opinioni simili su tematiche chiave della scena internazionale. Tra i nostri due Paesi ci sono relazioni stabili, un dialogo intenso e visioni analoghe sulle questioni più importanti a livello internazionale». Gli ha risposto Gentiloni: «Per me è una bellissima occasione, questa mia prima visita da Ministro degli Esteri a Bratislava, una occasione per confermare relazioni eccellenti tra i nostri Paesi»;
   il Ministro Gentiloni nella mattina dello stesso giorno aveva anche reso visita al Consiglio nazionale della Repubblica Slovacca, dove era stato accolto dal presidente Peter Pellegrini. Anche qui si sono fatte valutazioni estremamente positive della cooperazione bilaterale, e si è discusso di possibili nuovi sviluppi in futuro –:
   se il Ministro interrogato, in occasione dell'incontro menzionato in premessa, abbia affrontato anche la questione delle sottrazioni internazionali di minori in riferimento ai due Paesi e quali siano stati gli esiti di tale dialogo nonché, visti gli ottimi rapporti di cui in premessa tra Italia e Slovacchia, se ritenga che ci siano le condizioni per una soluzione condivisa ed immediata delle controversie sopra richiamate, e, qualora si rinvenissero tali condizioni, se il Governo intenda adoperarsi nelle sedi opportune per richiedere la procedura d'infrazione e la diffida presso la Corte di giustizia europea contro la Slovacchia per la mancata garanzia del diritto di visita da parte dei genitori italiani presso i figli illegalmente rapiti e tenuti in Slovacchia e per il mancato rimpatrio dei bambini italiani rapiti e trattenuti illegalmente in Slovacchia.
(5-08378)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sequestro di persona

minore eta' civile

Corte di giustizia CE