ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/07646

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 561 del 03/02/2016
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/02/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 03/02/2016
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 03/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 03/02/2016
Stato iter:
04/02/2016
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/02/2016
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 04/02/2016
Resoconto ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 04/02/2016
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/02/2016

SVOLTO IL 04/02/2016

CONCLUSO IL 04/02/2016

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-07646
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Mercoledì 3 febbraio 2016, seduta n. 561

   ALBERTI, PESCO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze . — Per sapere – premesso che:
   in data 16 febbraio 2012 la società Brescia Infrastrutture s.r.l. — costituita mediante scissione parziale proporzionale della Brescia Mobilità spa e preposta alla gestione della proprietà delle infrastrutture del comune di Brescia e alla erogazione dei connessi servizi pubblici locali – sottoscrive, con Cassa depositi e prestiti, un contratto di prestito con pre-ammortamento a tasso variabile ed ammortamento a tasso fisso, assistito da garanzia fideiussoria dell'Ente di Riferimento e mandato irrevocabile;
   ai sensi dell'articolo 11 del medesimo contratto in caso di rimborso anticipato la società Brescia Infrastrutture dovrà corrispondere a Cassa depositi e prestiti l'intera rata comprensiva di quota capitale e quota interessi in scadenza alla data di pagamento prescelta per il rimborso, eventuali ulteriori interessi, anche di mora, maturati e non pagati e la somma da rimborsare. Altresì, a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato la società dovrà corrispondere un indennizzo per estinzione pari al differenziale — se positivo — tra la somma dei valori attuali delle rate residue relative alla somma da rimborsare e la somma da rimborsare. I valori attuali delle rate residue relative alla somma da rimborsare sono calcolati con riferimento alla data di pagamento prescelta per il rimborso impiegando i fattori di sconto calcolabili sulla base della curva dei tassi depositi-swap rilevabile dalle pagine Euribor01 e ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters il terzo venerdì antecedente alla data di pagamento prescelta per il rimborso. Nel caso in cui tali fattori di sconto non fossero disponibili i valori attuali delle rate di ammortamento relative alla somma da rimborsare come risultanti dal piano di ammortamento della somma da rimborsare sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la data di pagamento prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del prestito, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:AM Frankfurt) del circuito Reuters. Infine, qualora il venerdì non sia un giorno target e/o non sia un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma, si farà riferimento al giorno target che sia anche un giorno lavorativo bancario sulla piazza di Roma immediatamente antecedente;
   l'istituto dell'estinzione anticipata è disciplinato dal testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (TUB) in modo disomogeneo, infatti:
    a) per il credito fondiario l'articolo 40 del TUB definisce l'estinzione anticipata come compenso omnicomprensivo che il contraente riconosce all'istituto di credito a fronte del diritto ad esercitare il recesso anticipato dal contratto con il rimborso del capitale residuo;
    b) per il credito al consumo l'articolo 125-sexies del TUB qualifica l'estinzione anticipata come indennizzo preposto ad assolvere una funzione riparatoria del pregiudizio arrecato al patrimonio del «danneggiato»;
    c) nell'ambito della disciplina dei mutui finalizzati all'acquisto o ristrutturazione di unità immobiliari, ovvero finalizzati allo svolgimento della propria attività economica o professionale, l'articolo 120-ter del TUB attribuisce all'estinzione anticipata natura sia di compenso sia di penale ovvero di ogni altra prestazione;
   così come sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 350 del 2013, ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del Codice penale e dell'articolo 1815 del Codice Civile comma 2, si qualificano usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori: tale principio è stato ribadito anche dalla Corte costituzionale con la sentenza del 25 febbraio 2002, n. 29 in riferimento all'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000 («Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura»);
   il tribunale di Pescara, con l’obiter del 28 novembre 2014, ha precisato che la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato: in riferimento al comma 4 dell'articolo 644 del codice penale («Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito») il tribunale di Pescara di Pescara precisa che deve ritenersi rilevante; ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia, qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito, quindi anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata del mutuo;
   l'evoluzione giurisprudenziale ha consacrato, perciò, il principio in base al quale ai fini dell'applicazione della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia è rilevante ogni genere di onere collegato all'erogazione del credito, quindi anche il costo pattuito per l'estinzione anticipata del mutuo; la mora e la penale per estinzione anticipata possono essere tra loro accomunate, in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato, seppur solo incerto e potenziale circa i verificarsi in concreto, visto che entrambe dipendono da un evento legato al mutuatario –:
   se la somma pattuita per l'estinzione anticipata del mutuo del contratto stipulato tra Brescia Infrastrutture e Cassa depositi e prestiti, in considerazione di ogni altro genere di onere collegato all'erogazione del credito previsto nel medesimo contratto, determini il superamento della soglia rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina anti-usura e quali siano le iniziative di competenza che intende assumere al fine di consentire agli utenti, pubblici e privati, di procedere alla risoluzione automatica e gratuita del contratto di credito nell'ipotesi di previsioni contrattuali che violino la disciplina anti-usura e di ottenere il risarcimento del danno nelle ipotesi in cui abbiano già effettuato il pagamento di somme in violazione della medesima disciplina anti-usura. (5-07646)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 4 febbraio 2016
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-07646

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'Onorevole Ferdinando Alberti ed altri chiede se la somma pattuita per l'estinzione anticipata del mutuo del contratto stipulato tra Brescia Infrastrutture e Cassa Depositi e Prestiti determini il superamento della soglia rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina anti-usura.
  Al riguardo, Cassa Depositi e Prestiti, in relazione al contratto di prestito stipulato in data 16 febbraio 2012 da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con Brescia Infrastrutture S.r.l., ha comunicato che la clausola di estinzione anticipata, richiamata nell'interrogazione, è prevista nell'ambito della Circolare n 1276 (pubblica in G.U. parte seconda n. 92 dell'11 agosto 2009) recante «Condizioni generali per l'accesso al credito della gestione separata della Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP), ai sensi dell'articolo 5 comma 7 lettera a), primo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, da parte degli Organismi di Diritto Pubblico aventi natura giuridica privatistica, che non esercitino attività di gestione di servizi pubblici in settori aventi rilevanza economica, relative ai prestiti di scopo ordinari di cui agli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004».
  In merito al quesito «se la somma pattuita per l'estinzione anticipata del mutuo del contratto stipulato tra Brescia Infrastrutture e Cassa Depositi e Prestiti in considerazione ad ogni altro genere di onere collegato all'erogazione del credito previsto nel medesimo contratto, determini il superamento della soglia rilevante ai Fini dell'applicazione della disciplina antiusura...», si fa presente che la Banca d'Italia, nelle Istruzioni per la Rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi, emanate nell'agosto 2009, nella Sezione 1, punto C4, definisce, nel dettaglio, il trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del Tasso Effettivo Globale («TEO») che costituisce il riferimento per la verifica del rispetto della Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia d'usura.
  Tali Istruzioni individuano specificamente tutta una serie di oneri e spese, indicando quali di questi debbano essere inclusi o esclusi dalla base di calcolo del TEG. Nella parte dedicata alle «esclusioni», dopo l'elencazione di una serie di spese escluse dalla base di calcolo, si legge: «le penali a carico del cliente, previste in caso di estinzione anticipata del (rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali e, quindi, non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica» (le spese di chiusura pratica sono ricomprese tra le voci «incluse»).
  Pertanto, sia dal tenore letterale della disposizione citata, sia dalla sua specifica collocazione nelle Istruzioni citate (tra le «Esclusioni») si evince chiaramente che il compenso pattuito per l'estinzione anticipata non va considerato nella base di calcolo del TEG e, di conseguenza, non rileva ai fini della applicazione della disciplina anti usura.
  Con specifico riferimento la legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, si precisa che la stessa prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni e spese connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.
  Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee, attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi. La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del Testo unico bancario. Alla citata rilevazione trimestrale viene data ampia pubblicità, sia con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica che con la pubblicazione nel sito ministeriale.
  Sin dalla prima applicazione della citata normativa, la prassi operativa per la determinazione del tasso soglia è stata caratterizzata, come correttamente ricostruito dalla Suprema Corte (Sez. II penale, Sent. n. 28743/2010), dall’«intervento della Banca d'Italia che nella sua qualità di Organo di vigilanza deve fornire le dovute istruzioni alle banche ed agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie».
  I tassi effettivi globali medi decretati ogni trimestre non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento e mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Questo calcolo sarà prossimamente aggiornato, seguendo recenti rilevazioni operate dalla Banca d'Italia. Tuttavia, non è parte, allo stato attuale, della composizione del tasso soglia, dato che la mora ha caratteristica eventuale e non necessaria, così come le estinzioni anticipate, che avvengono solo nei casi decisi dal cliente, e non sono imposte dall'intermediario finanziario. Non si tratta di tassi di interesse o spese consequenziali all'ordinario corso del prestito/mutuo.
  Un eventuale danno come nel caso descritto non è ricollegabile al superamento del tasso soglia, ai sensi della normativa vigente, e dunque a una eventuale ipotesi di usura, ma solo alla trasparenza delle condizioni contrattuali in fase di stipula.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

rimborso

erogazione di prestito

contratto