ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/07616

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 18
Seduta di annuncio: 646 del 25/02/2022
Firmatari
Primo firmatario: TOCCAFONDI GABRIELE
Gruppo: ITALIA VIVA
Data firma: 25/02/2022


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE delegato in data 25/02/2022
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-07616
presentato da
TOCCAFONDI Gabriele
testo di
Venerdì 25 febbraio 2022, seduta n. 646

   TOCCAFONDI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 14 del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede che, per sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, i candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'ufficio scolastico regionale di competenza, che, a sua volta, «provvede ad assegnare i candidati medesimi, distribuendoli in modo uniforme sul territorio, agli istituti scolastici statali o paritari del territorio»;

   la nota direttoriale n. 28118, emanata in data 12 novembre 2021, dispone, in coerenza con il dettato legislativo, che, per l'anno scolastico 2021/2022, i candidati esterni indicano in ordine preferenziale al massimo tre istituzioni scolastiche in cui chiedono di sostenere l'esame, precisando che «tali opzioni non sono vincolanti per gli USR, i quali verificano l'omogeneità nella distribuzione territoriale, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 62 del 2017»;

   lo schema di ordinanza ministeriale relativa agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, sottoposta a parere parlamentare è stata trasmessa alla Camera in data 10 febbraio 2022; tale ordinanza, all'articolo 6, richiama esplicitamente i riferimenti del decreto legislativo n. 62 del 2017 e della nota direttoriale n. 28118;

   tale disposizione fa parte di un percorso avviato dal Governo Renzi, che ha previsto diversi interventi finalizzati a aumentare il livello qualitativo del sistema nazionale di istruzione, al quale concorrono, ai sensi della legge n. 62 del 2000, le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali, e ha portato, ad esempio, anche a un maggior numero di controlli sul mantenimento dei requisiti necessari al riconoscimento della parità, anche per sanzionare chi squalifica un sistema che vede, nella quasi totalità dei protagonisti, attori seri e rispettosi del dettato costituzionale e delle norme, i quali sono i primi a richiedere serietà e controlli;

   in particolare, il criterio della omogeneità nella distribuzione territoriale, anche prescindendo dalle preferenze dei candidati, è stato introdotto anche per eliminare il sospetto di un aggiramento, anche solo potenziale, della ulteriore disposizione, sempre contenuta nel decreto legislativo n. 62 del 2017, che prevede che i candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie non possano sostenere l'esame in istituzioni scolastiche paritarie «che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi» –:

   quale sia stato, dall'anno scolastico 2017/2018 all'anno scolastico 2021/2022, e in ciascuna regione, il grado di uniformità della distribuzione tra le istituzioni scolastiche dei candidati esterni e quale sia stata la percentuale di candidati assegnati alle sedi indicate come prima preferenza.
(5-07616)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

esame

istituto di istruzione

istruzione privata